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Oneri per permessi edilizi: chi ritarda il pagamento è sempre sanzionabile

In caso di mancato pagamento al comune degli oneri di costruzione, anche se c'è una fideiussione, il comune può subito chiedere il pagamento maggiorato

Niente scappatoie: chi è in ritardo nel pagamento degli oneri di costruzione, si tratti di un'impresa o di un proprietario di immobile, è sanzionabile dal comune con la multa d'ordinanza. Non c'è nessun obbligo, da parte dell'amministrazione, di sollecitare in via "amichevole" il privato ad adempiere all'obbligo, e non vale a nulla - in questi termini - neppure la presenza di una fidejussione a garanzia.

E così un residence valdostano ha dovuto pagare più di 50 mila euro a seguito dell'accertamento dell'omesso e del ritardato pagamento delle rate relative ai contributi (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione): la somma era comprensiva dei contributi ancora dovuti con la maggiorazione per le sanzioni.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza dell'Adunanza Plenaria n.11/2016, è stato categorico respingendo il ricorso del ritardatario: come regolato dagli art.11 e seguenti del Testo unico dell'edilizia (dPR 380/2011), tutti i proprietari di terreni e immobili che effettuino lavori di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ampliamento, devono pagare un contributo fatto di due componenti, gli oneri di urbanizzazione (solitamente corrisposti all'atto del rilascio del permesso di costruire, salvo eventuale rateizzazione a richiesta dell'interessato) e il contributo al costo di costruzione (pagato in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre 60 giorni all'ultimazione dei lavori).

Non c'è nessun appiglio legislativo, dunque, ne tantomeno nessun onere collaborativo in capo alla pubblica amministrazione, che non è tenuta ad avvisare ne ad escutere la garanzia fidejussoria al fine di non aggravare la posizione del soggetto obbligato. Questo perché il principio di diritto è chiaro: "un'amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale".

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