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L’ingegnere e la nota di credito: come rettificare correttamente una fattura

L’ingegnere e la nota di credito: come rettificare correttamente una fattura

Prima o poi nella propria carriera professionale capita a tutti di trovarsi nelle circostanze di rettificare una fattura precedentemente emessa.
Saperlo fare correttamente, sia in termini di forma, sia in termini di contenuto, sia nel rispetto dei limiti temporali, consente all’ingegnere di recuperare l’IVA precedentemente addebitata in rivalsa al committente e probabilmente già liquidata, portandola in detrazione il prima possibile.
La nota di credito nasce con l’intento di correggere in diminuzione sia l’importo fatturato (il compenso professionale, i riaddebiti spese, le indennità), sia l’IVA addebitata in rivalsa al committente nella fattura originaria.
 
L’emissione di una nota di credito rappresenta sempre una facoltà, poiché la sua omissione non provoca alcun danno per l’Erario; per contro la rettifica in aumento del fatturato e dell’IVA, attraverso l’emissione di una nota di debito, costituisce sempre un obbligo poiché integra la fattura originaria.   
Le regole alla base della corretta emissione di una nota di credito sono direttamente influenzate dalle circostanze che determinano la necessità di effettuare la rettifica in diminuzione di una fattura.  
 
LE FATTISPECIE RILEVANTI
Le fattispecie o circostanze che nella prassi professionale determinano la necessità di rettificare in diminuzione l’imponibile e l’IVA sono innumerevoli.
Il legislatore, all’articolo 26 del DPR 633/72, le riassume in sei distinte fattispecie:
  1. dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, siano esse riconosciute da un Giudice tramite sentenza o atto amministrativo sulla base del contratto originario;
  2. mancato pagamento dal committente, in tutto o in parte, a seguito di una procedura concorsuale rimasta infruttuosa;
  3. mancato pagamento dal committente, in tutto o in parte, a seguito di un’azione esecutiva individuale rimasta infruttuosa;
  4. applicazione di abbuoni o sconti previsti ab origine dal contratto;
  5. sopravvenuto accordo tra le parti, inclusi abbuoni o sconti non previsti nelle clausole del contratto originario;
  6. inesattezze di fatturazione.
Nella prima circostanza, al verificarsi di un evento che comporti sin dall’origine l’invalidità del contratto (dichiarazione di nullità, annullamento o rescissione) o di un evento che alteri i rapporti tra le parti e che sia contrattualmente previsto, come ad esempio difformità e vizi nell’opera (dichiarazione di risoluzione, revoca e simili), la pronuncia di un Giudice comporta la facoltà per l’ingegnere che ha prestato il proprio servizio di emettere nota di credito senza limiti di tempo.
 
La seconda circostanza rappresenta una situazione a dir poco svantaggiosa: nel caso in cui il committente risulti assoggettato ad una procedura concorsuale, l’ingegnere dovrà attendere la chiusura della procedura poiché solo in quel momento si rileverà con certezza la sua infruttuosità (con l’approvazione del piano di riparto finale per il fallimento, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato di risanamento).
 
Nella terza circostanza, in cui l’ingegnere intraprende la strada dell’azione esecutiva individuale tramite decreto ingiuntivo e gli atti ad esso conseguenti nei confronti del committente, l’infruttuosità va acclarata da un verbale di pignoramento negativo dell’Ufficiale Giudiziario, condicio sine qua non per emettere la nota di credito.
 
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Ing. Debora Reverberi
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Ingegneria Industriale
Laureata in Ingegneria Gestionale
Laureata in Economia – Consulenza aziendale e libera professione
Consulente d’impresa in materia economica, fiscale e societaria all’interno di uno Studio Commercialista.

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