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Dichiarazione redditi 2012: le nuove istruzioni sul bonus del 36%

l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ponendo, particolare attenzione sulla alla detrazione Irpef al 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia

Con una circolare del 1° giugno scorso, la n. 19/E, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ponendo, particolare attenzione sulla alla detrazione Irpef al 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Infatti a decorrere dal 14 maggio 2011, ha sostituito l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di indicare alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e conservare una serie di documenti individuati nel provvedimento 149646 del 2 novembre 2011.

Le documentazioni sono le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), le ricevute dell’Ici (se dovuta), la comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri, nonché le fatture e/o ricevute delle spese sostenute, insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento.

Questa facilitazione non riguarda soltanto gli interventi successivi al 14 maggio 2011, quando cioè è entrato in vigore il Dl 70/2011, ma l’intero 2011, visto che la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta.

Inoltre l’agenzia delle entrate ricorda che la detrazione Irpef del 36% è estesa anche all’acquisto o realizzazione di un box auto o posto auto.

Per quanto riguarda gli immobili storici in locazione La circolare del Fisco ha spiegato: “i contribuenti per calcolare gli acconti 2012 dell’Irpef e dell’addizionale comunale, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2012 “semplificazioni tributarie”, dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe risultata applicando le regole introdotte dal decreto legge n. 16, potranno versare la differenza tra gli acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni e quelli determinati in base all’attuale disciplina entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni. Sull’importo saranno dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo”.