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Etichettatura energetica: pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea

Etichette e informazioni uniformi: gli strumenti per orientare il consumatore ad un minor consumo attraverso la direttiva 2010/30/UE

Orientare il consumatore alla scelta di prodotti connessi al consumo di energia che comportino un minor consumo, attraverso etichette e informazioni uniformi, è uno tra i principali obiettivi della direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia sulle etichette dei prodotti connessi al consumo di energia, attuata su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2012, n. 168.

La nuova norma rappresenta un'evoluzione del sistema di etichettatura perché estende l’obbligo dell’etichetta energetica a tutti i prodotti che sono correlati al consumo di energia, che abbiano un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante il loro uso, come ad esempio il consumo di corrente elettrica tra le fonti più importanti.

Si tratta di una direttiva quadro che prevede l’adozione di successivi provvedimenti di esecuzione, delegati alla Commissione europea, per l’individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano effettiva applicazione contestualmente all’individuazione delle specifiche relative all’etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto.

Attualmente, gli apparecchi con la nuova etichetta e le tre classi A+, A++ e A+++ , di maggiore efficienza energetica, che si aggiungono alle tradizionali classi A, B, C e D, sono frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori e condizionatori d’aria.
Il decreto prevede l’obbligo per :

  • i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto;
  • i distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.


Viene, inoltre, stabilito che quando i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma per cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, i distributori devono fornire ai loro clienti le necessarie informazioni come previsto dalle specifiche misure di implementazione.

Il decreto individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, l’autorità di vigilanza, al fine di organizzare controlli a campione per la corretta applicazione dei dispositivi previsti contenuti nel decreto.
Un altro aspetto importante è l'approccio sinergico che si è voluto creare con le altre misure legislative vigenti, soprattutto con quelle sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; l'esigenza alla base è infatti, quella di risparmiare energia, ridurre l'impatto ambientale e raggiungere l'obiettivo Ue entro il 2020 di ridurre del 20% il consumo energetico.
Tra gli obiettivi del provvedimento c’è, pertanto, il compito di migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia mediante una scelta informata del consumatore.
Infatti, le informazioni puntuali e comparabili sul consumo specifico di energia guidano non solo il consumatore a una scelta mirata di prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia, ma incentivano anche i fabbricanti a prendere a loro volta misure idonee a ridurre il consumo di energia dei loro prodotti.

Allegati:
DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
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Fonte: MINISTERO ECONOMIA