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Pubblicata la nuova direttiva europea su rifiuti RAEE

Sostenibilità: È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L197 del 24.7.2012, la DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L197 del 24.7.2012, la DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Queste le date di entrata in vigore:
a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 per le categorie di cui all’allegato I 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici.
L’allegato II contiene un elenco non esaustivo per ciascuna categoria indicata nell’allegato I.

b) dal 15 agosto 2018 per tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (classificate nell’allegato III: l’allegato IV contiene un elenco non esaustivo per ciascuna categoria):
- apparecchiature destinare alla difesa della sicurezza degli Stati membri (armi, munizioni e materiale bellico, destinati a fini specificamente militari)
- apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- lampade ad incandescenza.

Inoltre, tra le apparecchiature cui si rivolge la direttiva a decorrere dal 15 agosto 2018, non rientrano:
a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

Gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali.

Questa politica è basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della corre¬ zione del danno ambientale, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga».
In tal senso la direttiva si pone l’obiettivo di
- incoraggiare la progettazione ecologica delle AEE, intesa a facilitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE;
- ridurre al minimo lo smaltimento di RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti

Per raggiungere questo secondo obiettivo si punterà:
a) raggiungendo un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, con particolare attenzione alle apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni;
b) istituendo centri di raccolta dove sia possibile, per i detentori e i distributori, rendere gratuitamente i RAEE provenienti da nuclei domestici;
c) prevedendo la responsabilità dei distributori in ordine alla possibilità di rendere i RAEE, in ragione di uno per uno; per i RAEE di piccolissime dimensioni (ovvero con dimensioni esterne inferiori a 25 cm), la raccolta deve essere assicurata nei negozi o nelle immediate vicinanze, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
Il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei contri di raccolta, è a carico dei produttori, i quali possono scegliere di adempiere a tale obbligo individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei dome¬stici, gli Stati membri provvedono affinché:
a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si as¬sumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'ap¬parecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale.
c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m2 o in prossi¬mità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimen¬sioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utiliz¬zatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equi¬valente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche.
d) fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;
e) tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in mate¬ria di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di con¬taminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Quindi ciascun produttore è responsabile per le operazioni relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005: anteriormente a tale data, per i cd. rifiuti storici, le operazioni sono finanziate da uno o più sistemi ai quali aderiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato.

Il tasso minimo di raccolta, ancorato all’applicazione del principio di responsabilità del produttore, è del 45% dal 2016 e del 65% dal 2019. Il tasso è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti in un dato anno dallo stato membro, espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto stato nei tre anni precedenti.
Le operazioni di trattamento dei RAEE possono essere effettuate anche al di fuori dello Stato membro o dell’Unione, a condizione che la spedizione sia conforme al reg. (CE) n. 10103/2006 e al reg. (CE) n. 1418/2007. In tal caso, i RAEE esportati possono essere presi in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva, solo se l’esportatore può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti della direttiva, le cui modalità dettagliate saranno stabilite dalla commissione entro il 14 febbraio 2014.

Agli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici devono essere fornite le informazioni concernenti:
a) l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE
b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore che li ha istituiti;
c) il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; IT L 197/48 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.7.2012
d) gli effetti potenziali sull’ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE;
e) il significato del simbolo indicato nell’allegato IX .

È in facoltà degli Stati membri esigere che i produttori indichino inoltre agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile.
La direttiva dovrà essere recepita entro il 14 febbraio 2014. A partire dal 15 febbraio 2014, è abrogata la direttiva 2002/96/CE