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Nuove modifiche alle modalità di certificazione del credito

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta n. 256 del 2 novembre scorso, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entrano in vigore alcune modifiche apportate al decreto 22 maggio 2012 concernente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Tra le novità si segnala:

  • la riduzione da 60 a 30 giorni, del termine per la certificazione del credito da parte dell'amministrazione o dell'ente debitore;
  • che per i crediti di importo superiore a diecimila euro, in caso di accertata inadempienza, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza;
  • che il versamento per compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, laddove previsto, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione;
  • che ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di riscossione l'importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione;
  • che sono stati sostituiti gli articoli 4 e 5 sul Commissario ad acta.