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Presentato al Servizio Tecnico Centrale del CSLP il Documento congiunto CNG – CNI

Presentato al Servizio tecnico Centrale del CSLP il Documento congiunto CNG – CNI

Lo scorso 16 aprile è stato presentato al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il Documento congiunto Consiglio Nazionale Geologi – Consiglio Nazionale Ingegneri.
Il documento fornisce considerazioni e proposte sulla Circolare 8 settembre 2010, n. 7619/ STC - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
 


Di seguito pubblichiamo l'introduzione al Documento.

Le Premesse contenute nella Circolare sono ampiamente da modificare poiché partono da interpre-tazioni soggettive mirate, trasformate in assiomi, di disposizioni sovraordinate. Un esempio eclatante, per dare forza in maniera discutibile al contenuto dei paragrafi successivi della Circolare, è il riferimento al dettato primario dell’art. 59 del DPR n. 380/2001. Con il D.L. 22 giugno 2012, n° 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 l'articolo 59 del D.P.R. 380/2001 è stato modificato ed il testo è oggi il seguente: ”Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Su-periore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.” E’ evidente che l’autorizzazione si riferisca esclusivamente alle sole prove geotecniche di laboratorio e non alle terebrazioni e alle prove penetrometriche (*v.pag.4).
L’estensione forzata del significato di “prove geotecniche su terreni e rocce” deriva dalla sentenza (fortemente discutibile ed errata sotto il profilo tecnico-scientifico), n. 563 del 2 febbraio 2012 del Consiglio di Stato nella quale le cosiddette indagini geognostiche, finalizzate ad acquisire tutti i dati eventualmente utili per la redazione della Relazione geologica, sono di esclusivo appannaggio del geologo, sia come programmazione che come esecuzione. Le indagini di tipo geotecnico - programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica - finalizzate alla reda-zione della Relazione geotecnica e quindi a fornire al progettista stesso tutti i parametri geomecca-nici del terreno necessari per la progettazione ed il calcolo delle fondazioni, rientrano invece nell’attività di “laboratorio”, nell’accezione più ampia del termine, che prevede sia le attività di prova da eseguire in situ, che le attività di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati. E’ stata praticata una divisione manichea tra indagini geognostiche ed indagini di tipo geotecnico che fa riferimento probabilmente ad un mondo virtuale, poiché in quello reale delle professioni questa distinzione di fatto è inesistente.

Le attività di prova in situ sono quelle che si possono effettuare dentro il foro di sondaggio, ma non si riferiscono all’esecuzione della terebrazione a carotaggio continuo o a distruzione, che non è una “prova”. L’interpretazione stratigrafica del materiale estratto, indispensabile per la costru-zione del Modello Geologico di Riferimento (MGR), per la Modellazione Sismica e per il Modello Geotecnico, è in ogni caso di pertinenza esclusiva della professione del geologo iscritto all’Albo.
Scendendo ad un dettaglio maggiore per fugare ogni dubbio interpretativo, partendo dal DPR 328/2001, art.41 al punto “e” è esplicitata la competenza in materia di “indagini e relazione geotecnica”; al successivo punto “j” in materia di “analisi, caratterizzazione fisico-meccanica e certificazione dei materiali geologici”; al successivo punto “o” in materia di “indagini e ricerche …… geotecniche….”.
La stessa legge istitutiva 112/1963 della professione di geologo all’art. 3 contempla, nell’ambito delle competenze professionali, “le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aero-porti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici”.
Ne deriva la competenza del geologo nella programmazione e progettazione delle indagini, nella prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito ed in laboratorio, certificandone la loro regolare esecuzione, nella elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni, analisi e prove; la competenza del geologo ad eseguire e certificare le prove ed indagini geotecniche e geofisiche, anche avvalendosi direttamente di strumentazioni di laboratorio ed apparecchiature.
Sussiste, certo, il problema tecnico-scientifico della consistenza e dimensione strumentale occorrente per lo svolgimento delle prove e delle indagini, la taratura degli strumenti e gli standard esecutivi, ma la definizione di tale consistenza non può in astratto ed in via generale inibire al geologo la competenza ad eseguire e soprattutto a certificare prove ed indagini, laddove tale competenza è normativamente sussistente e comunque predominante (rango legislativo – norma di primo livello) rispetto a disposizioni regolamentari (D.M.) o di terzo livello (Circolare) e predominante anche rispetto al pronunciamento del Consiglio di Stato che, a scanso di equivoci giuridici, evidenzia prudenzialmente nelle conclusioni: ”sempre avendo riguardo al complesso normativo di disciplina della materia (i.e., v. sentenza C.d.S. n. 3283 dell’1 giugno 2012)” .
Nelle citate Premesse della Circolare il riferimento successivo è al D.M. 14.1.2008 dal quale, aggiungendo alla filiera interpretativa un altro assioma, si ricaverebbe l’ineludibilità dei “requisiti essenziali che devono possedere i soggetti autorizzati a svolgere le richiamate attività e dei criteri per l’attribuzione agli stessi della specifica autorizzazione. “Se il riferimento, come parrebbe, è all’art.6.2.2. del D.M. 14.1.2008, non si comprende come si possa evincere tale concetto, poiché esso recita testualmente al sesto comma: ”le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR n. 380/2001”. La Norma non aggiunge, né specifica altro.

Leggi le “Considerazioni sulla Circolare 08 settembre 2010, n. 7619/STC e proposte”

Fonte: http://cngeologi.it

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