Abusi edilizi: anche il noleggiatore delle macchine da cantiere è responsabile! La sentenza
Cassazione: il noleggiatore delle macchine da cantiere, utilizzate per realizzare opere senza i dovuti permessi, è responsabile degli abusi edilizi commessi
Chi noleggia macchine per un cantiere pacificatamente abusivo non salva dalla responsabilità per l'abuso stesso.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione Penale nella recente sentenza 49022/2019 dello scorso 3 dicembre, che ha respinto il ricorso del noleggiatore stesso, il quale sosteneva la propria estraneità all'opera ed all'intervento eseguito (ampliamento abusivo di un piazzale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché sbancamento di una porzione di versante della collina adiacente, il tutto siccome indicato nell'imputazione) in considerazione della propria posizione contrattuale che lo obbligava solamente alla consegna di un mezzo necessario, nonché di un manovratore esperto, al fine di consentire l'esecuzione del lavoro.
La tutela della vita e della salute è equiparabile alla tutela dei beni di interesse collettivo
La suprema Corte, sul tema, parte da una similitudine: nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato (Sez. 4, n. 38071 del 07/07/2016, Pesolillo, Rv. 267881; Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e altro, Rv. 24249, poiché così facendo vengono tutelati i beni, di primario rilievo costituzionale, della vita, dell'incolumità fisica e della salute.
L'analoga esigenza di tutela rafforzata - per gli ermellini - esiste in favore di beni di altrettanto primario interesse della collettività, dal momento che comunque in specie si è trattato tra l'altro di uno sbancamento non proprio irrilevante (fronte di 13-15 metri; profondità di sei metri; altezza di cinque metri) realizzato in difetto di titolo autorizzativo ed in zona oggetto di vincolo paesaggistico.
L'abuso edilizio è un reato comune: bisogna accertarsi della presenza del titolo edilizio
In tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante (Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, dep. 2007, Roberto e altri, Rv. 236183).
In pratica, le contravvenzioni previste dall'art. 44 del dpr 380/2001 devono essere qualificate come reati comuni e possono dunque essere commesse da qualsiasi soggetto (fatta eccezione per le condotte di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori, per quelle ascrivibili esclusivamente al direttore dei lavori, nonché per alcune fattispecie riconducibili alla lettera a) della norma in quanto riferibili a specifici destinatari).
Quindi, è corretto pretendere dall'imprenditore, che noleggia mezzo e manovratore, la verifica della liceità dell'opera che la sua organizzazione aziendale contribuirà a realizzare, ancorché sotto le direttive del proprietario dell'area.
Se dunque la responsabilità, a norma dell'art. 44 cit., è ravvisata financo nell'operato dei meri esecutori materiali, nell'ambito della verifica dell'esistenza del titolo autorizzativo, a maggior ragione la sentenza impugnata ha confermato che non può esimersi da un'elementare attività informativa l'imprenditore specializzato che consente l'uso di proprie attrezzature e di proprio personale, pena l'illiceità dello stesso rivendicato contratto stipulato.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF