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Abusi edilizi: direttore dei lavori responsabile anche in caso di dimissioni

Corte di Cassazione: il direttore dei lavori, per evitare di essere coinvolto nelle responsabilità conseguenti ad un abuso edilizio, non può semplicemente lasciare l'incarico, ma deve spiegare le cause delle dimissioni e denunciare il committente

Non bastano le dimissioni a sollevare dalle responsabilità il direttore dei lavori, in caso di abuso edilizio. Egli, per evitare di essere coinvolto, deve assolutamente indicare chiaramente che il motivo delle dimissioni sono i disaccordi con la committenza. In caso contrario, il direttore dei lavori risponde delle opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.

L'importante principio è stato emesso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 46477/2017 dello scorso 10 ottobre, che ha confermato la sentenza di condanna per due direttore dei lavori in concorso di colpa con il committente.

Secondo la Cassazione, infatti, "la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e se rinuncia all'incarico osservando per entrambi gli adempimenti l'obbligo della forma scritta. Nel caso di specie, gli odierni imputati non hanno segnalato le difformità ai competenti organi comunali, ma si sono limitati a richiamare il committente, salvo dimettersi dall'incarico dopo avere avuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da loro stessi richiesto".

Il caso
Tornando al fatto specifico, durante la realizzazione di un complesso residenziale, il comune aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria perché, al momento dei lavori, era emersa la necessità di realizzare dei volumi tecnici e delle opere di contenimento superando la volumetria massima consentita.
 
Ma l'impresa esecutrice dei lavori aveva realizzato volumi utilizzabili a fini residenziali. Il direttore dei lavori aveva quindi diffidato sia l’impresa sia il committente, chiedendo il ripristino ai sensi del progetto approvato in variante. Essendo emerso, da successivi accertamenti, che non si trattava di vani tecnici, il comune aveva quindi imposto la loro demolizione: inoltre l'impresa, committente e direttore dei lavori erano stati condannati per abuso edilizio.

I direttori dei lavori, subito dopo il rilascio del permesso in sanatoria, avevano rassegnato le loro dimissioni, adducendo generici motivi personali, non imputabili alla committenza e siffatta iniziativa è stata ritenuta tale da non escludere la loro responsabilità per gli abusi edilizi realizzati, sul rilievo che il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del dpr 380/2001, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.