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Abuso edilizio: si paga anche se è del costruttore

Per la Cassazione, la sanzione pecuniaria in caso di abuso edilizio, alternativa alla demolizione, è diretta all'eliminazione della situazione obiettivamente antigiuridica conseguente alla realizzazione e permanenza di un'opera contrastante con la disciplina urbanistica

Niente da fare. In caso di abuso edilizio, l'attuale proprietario è obbligato a pagare la sanzione inerente alle violazioni del costruttore, perché la sanzione pecuniaria ha valore reale e punta ad eliminare situazioni antigiuridiche.

Lo ha stabilito il Tar Puglia, con sentenza 1290/2016, che ha condannato il proprietario di un negozio al pagamento della ‘multa’ (nel caso di specie, 400 mila euro) per l’abuso edilizio del costruttore che gli ha venduto l’immobile, e ciò anche se all’atto della compravendita non era in alcun modo possibile prevedere il contenzioso che avrebbe portato all’annullamento del permesso di costruire per i locali.

Il principio generale affermato dal tribunale amministrativo è che la sanzione pecuniaria, in caso di abuso edilizio, alternativa alla demolizione, è diretta all'eliminazione della situazione obiettivamente antigiuridica conseguente alla realizzazione e permanenza di un'opera contrastante con la disciplina urbanistica nonché al conseguente ripristino dell'ordine urbanistico violato e, condividendo la natura reale dell'altra sanzione, ha la prerogativa di seguire l'immobile nei successivi trasferimenti di proprietà. Pertanto, è legittimamente comminata in capo all'attuale proprietario dell'opera abusiva.