Agevolazioni prima casa: valgono anche per le abitazioni inagibili
Bonus prima casa: l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l'acquisto di una nuova abitazione
Essere proprietari di un'abitazione resa inagibile dal terremoto o da altre cause di forza maggiore e quindi oggettivamente inabitabile non impedisce al contribuente di comprarne un'altra beneficiando del Bonus prima casa. Lo ha chiarito l'Agenzia dell'Entrate con la risoluzione 107/E del 1° agosto "Agevolazioni ‘prima casa’ (eventi sismici inagibilità)", fronteggiando quindi il problema della inidoneità “soggettiva”, ovverosia se la casa di proprietà del contribuente, che sia divenuta inidonea non per ragioni oggettive ma per la sua situazione personale (ad esempio il matrimonio e la nascita di figli) sia o meno di ostacolo all'acquisizione di una nuova abitazione, con beneficio dell'imposta agevolata.
L'interpello
La risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio “prima casa”.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. Quindi, nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.
Ok all’agevolazione bis
Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione.