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Aggiornamento della Valutazione del Rischio Incendio

Il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. 03/09/2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro". Questo Decreto stabilisce nuovi criteri per la valutazione del Rischio Incendio. E' spontaneo a questo punto domandarsi: è necessario aggiornare tutte le valutazioni del rischio incendio già presenti nelle aziende? La risposta all'interno dell'articolo.

Il quadro normativo di riferimento

L’attuazione delle disposizioni presenti nel comma 3 dell’articolo 46 Prevenzione incendi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 si completa con l’entrata in vigore dei decreti 1-2-3 settembre 2021.

In particolare, il Decreto del Ministero dell’Interno 03/09/2021Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” definisce i criteri diretti atti ad individuare:

  • misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • misure precauzionali di esercizio.

Il 29/10/2022 con l’entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 viene contestualmente abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che rappresenta una svolta apicale nella scelta della normativa da applicare.

La circolare esplicativa DCPREV n. 16700 dell’08/11/2021 evidenzia che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare.

Tale assunto, già evidenziato dal testo dell’articolo 2 (che chiarisce che si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri), è rafforzato dalle indicazioni dell’art. 3 comma 3 che supera per i luoghi di lavoro le indicazioni contenute nell’art. 2 del D.M. 3 agosto 2015, estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.


La valutazione del Rischio Incendio

L’articolo 2 Valutazione dei rischi di incendio indica che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio “costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008.

Il decreto fornisce le indicazioni per lo svolgimento della Valutazione del Rischio Incendio che dovrà comprendere:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure che possono rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Con le indicazioni contenute nel D.M. 3 settembre 2021 dopo la valutazione del Rischio di Incendio ci troveremo in presenza di:

  • un Rischio Incendio Basso definito in cui si potrà applicare il Minicodice di Prevenzione Incendi;
  • un “Rischio Incendio NON Basso” a cui si dovranno applicare le regole del Codice di Prevenzione incendi.

abbandonando la classificazione “tradizionale” Basso, Medio, Elevato per il rischio incendio.


La recente guida INAIL

Rappresenta un utile riferimento per comprendere appieno le disposizioni dei tre decreti che sostituiscono il consolidato Decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Il documento evidenzia che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, anche se sono rispettati i criteri per l’applicazione dell’allegato I al D.M. 03/09/2021 relativamente ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel medesimo allegato, il basso rischio di incendio deve essere dimostrato e confermato attraverso una corretta Valutazione del rischio d’incendio.


Quando aggiornare la Valutazione del Rischio Incendio?

Il D.M. 03/09/2021 stabilisce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio: a ottobre sarà quindi necessario aggiornare tutte le valutazioni del rischio incendio presenti nelle aziende?

La risposta a questa domanda è contenuta nell’art. 4 Disposizioni transitorie e finali del decreto stesso, che rimanda ai casi previsti dal D.lgs. 81/08.

L’art. 4 precisa che all’entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l’aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all’art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/08.

L’art. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Con conseguente aggiornamento delle relative misure di prevenzione.


Come individuare le modifiche significative ai fini del Rischio Incendio?

L’allegato IV del D.M. 07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, può essere preso come riferimento per definire quali sono le modifiche “significative” dal punto di vista antincendio.

Allegato IV D.M. 7 agosto 2012 – Modifiche ad attività esistenti

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del presente decreto.

A. Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
   i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
   ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B. Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C. Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
    i. incremento della potenza o della energia potenziale;
    ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D. Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
     i. modifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei locali dell’attività;
     ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
     iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;
     iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le      caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
     v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio.

E. Modifica delle misure di protezione per le persone:
   i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’uscita;
   ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili…) o loro diversa distribuzione;
   iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.


Dalle parole ai fatti

Un criterio consolidato per effettuare la valutazione del rischio è il metodo a griglie di tipo semiquantitativo presente nel modulo CPI Win® Attività - Valutazione del rischio incendio.

Il procedimento proposto è di tipo semiquantitativo, dove la valutazione del rischio è effettuata mediante un metodo a griglie esaminando sia i fattori che concorrono a una moltiplicazione del rischio d’incendio o comunque a un incremento del valore base, che i fattori che concorrono alla mitigazione del rischio stesso nel compartimento in esame.

Il modulo consente di applicare in toto la nuova metodologia valutativa indicata nel D.M. 03/09/2021 che deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione e deve comprendere:

L’articolo 3 Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio descrive quali strategie antincendio si devono adottare nei luoghi a basso rischio di incendio

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio…) per valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure;
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore … ;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

L’articolo 3 Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio descrive quali strategie antincendio si devono adottare nei luoghi a basso rischio di incendio che possono corrispondere o ai requisiti indicati nelle 8 strategie dell’allegato 1 del D.M. 03/09/2021 (se applicabile) o ai requisiti più stringenti indicati nelle 10 strategie del D.M. 03/08/2015, che può essere sempre applicato in modo facoltativo, anche per le attività definibili a basso rischio, secondo le indicazioni contenute nel comma 4.

In ogni caso il software CPI Win® Attività consente di scegliere le misure antincendio da adottare in esito alle risultanze della valutazione del rischio.

La validità del prodotto CPI Win® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI Win® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

“Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).”
AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

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