Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Milleproroghe, con 155 voti favorevoli e 122 contrari. Con il voto di fiducia il Senato dà quindi il via libera definitivo al decreto Milleproroghe che diventa legge.
Queste le proroghe previste per l'edilizia scolastica
Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Milleproroghe, con 155 voti favorevoli e 122 contrari. Con il voto di fiducia il Senato dà quindi il via libera definitivo al decreto Milleproroghe che diventa legge.
Queste le proroghe previste per l'edilizia scolastica:
1) In relazione ai vecchi piani stralcio di edilizia scolastica (delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012), è stato rinviato al 30 aprile 2016 il termine entro il quale gli Enti beneficiari dei finanziamenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori, pena la revoca dei fondi.
2) Per quanto riguarda i finanziamenti dei mutui Bei di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori fissato al 31 dicembre 2015 è stato prorogato al 29 febbraio 2016. Tale termine, è ulteriormente prorogato:
- al 30 aprile 2016 nel caso in cui le gare per l'affidamento dei lavori, bandite entro il 29 febbraio 2016, siano andate deserte o prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione (c.d. appalto integrato)?
- al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza europea prevista dall'art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (pari a 5,225 milioni di euro), a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
3) l'adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi deve essere completato entro il 31 dicembre 2016.
4) E' prorogata al 31 luglio 2016 la possibilità delle stazioni appaltanti di escludere automaticamente le offerte risultanti anomale per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'articolo 28 del Codice degli appalti, secondo le modalità degli art. 122 comma 9 e 124, comma 8. (per importi inferiori o pari a 1 milione di euro nei contratti di lavori, per importi inferiore o pari a 100.000 euro nei contratti di servizi e forniture).