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Ascensori per disabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: i requisiti per l'Iva agevolata al 4%

Agenzia delle Entrate: le opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per fruire dell’aliquota ridotta devono rispondere alle caratteristiche tecniche individuate dalla norma

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In merito all'Iva agevolata al 4%, la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento per persone nel vano scala condominiale ne beneficia solo se l’opera risponde a delle precise peculiarità strutturali minime previste dalla normativa di settore, ossia dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989, in relazione a interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tale beneficio non si potrà applicare nel caso in cui l’ascensore non risponda a tali requisiti.

E' questo, il chiarimento più importante contenuto nell'interpello n.3/2020 del 13 gennaio scorso dell'Agenzia delle Entrate, dove si prende lo spunto per riepilogare le disposizioni normative e di prassi in materia, evidenziando in primo luogo che l’Iva agevolata è prevista per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” (Tabella A, parte II numero 41-ter, Dpr n. 633/1972).

Barriere architettoniche: cosa sono?

Si tratta di quelle descritte dall'articolo 2 del Dm n. 236/1989, ai sensi del quale sono tali:

  • "a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
  • c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

La soggettività dell'agevolazione Iva per l'eliminazione delle barriere architettoniche

L’applicazione dell’aliquota Iva al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie” è un agevolazione oggettiva.

Cosa significa? Che si può applicare in ogni fase di commercializzazione del bene, nella misura in cui risponda alle peculiarità tecniche indicare dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989.

Importante: anche per i contratti di appalto, aventi cioè ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (numero 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972), il legislatore ha privilegiato la natura del prodotto piuttosto che lo status di invalidità del soggetto acquirente.

Concludendo, si ritiene che la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche possa beneficiare dell’Iva ridotta solo però se tali opere rispondano ai requisiti tecnici previsti dalla norma (articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989).

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