Auto e libera professione: dal 2013 la deducibilità è dimezzata
Il dilemma “amletico” dell’intestazione dell’autovettura alla propria attività professionale o dell’acquisto come consumatore finale tormenta da tempo immemore i contribuenti con partita IVA.
Il dilemma “amletico” dell’intestazione dell’autovettura alla propria attività professionale o dell’acquisto come consumatore finale tormenta da tempo immemore i contribuenti con partita IVA. La stretta della deducibilità ai costi dell’auto, operata dalla legge di stabilità (L. 228/2012, art. 1, co. 501), sottrae fascino fiscale a tale dubbio, perché la convenienza all’acquisto del cespite in qualità di soggetti passivi IVA diventa, a partire dal 2013, pressoché irrilevante.
L’automobile è sempre stata, per il fisco, un bene “sensibile” perché utilizzabile, per natura, anche al di fuori della sfera professionale, rendendo impossibile verificare, con controlli ex post, il peso dell’impiego nell’ambito dell’attività, distinguendolo da quello extra professionale.
Solamente le spese “inerenti”, cioè quelle per le quali vi sia una correlazione con l’attività professionale nel suo complesso, possono infatti essere integralmente dedotte nella determinazione del reddito. Per i beni ad uso promiscuo, quelli cioè utilizzati sia per la professione che per esigenze personali del contribuente, la regola generale è quella della deducibilità al 50%. Fanno eccezione a questo principio le spese di acquisto e impiego degli autoveicoli, per i quali sono state stabilite specifiche percentuali forfettarie di deducibilità che, in gergo tecnico, si chiamano presunzioni assolute di inerenza. In altre parole, il Legislatore stabilisce a priori quanta parte dei costi afferenti tali beni strumentali è deducibile e quanta, per differenza, rimane indeducibile. Il contribuente non può fornire prova contraria, dimostrando che l’utilizzo dell’auto è tutto (o quasi) riferito alla propria attività professionale, per cui deve adeguarsi ai limiti di deducibilità dettati dal Legislatore.
Per comprendere il meccanismo di deducibilità dei costi auto bisogna innanzitutto distinguere fra costo per l’acquisto del bene e spese “di impiego”, con la premessa, valevole per entrambe le categorie, che la deducibilità (parziale) è ammessa per un solo veicolo.
Per il costo di acquisto opera un doppio limite: innanzitutto non si tiene conto dell’importo che eccede € 18.075,99 (i “vecchi” 35 milioni di lire). Se, dunque, si acquista un’auto da 40.000 euro, il costo deducibile è pari a 18.075,99, se invece si spendono 10.000 euro, si tiene conto di tale importo nella sua interezza. Il secondo limite è invece percentuale: la spesa è deducibile solamente per il 20% (fino al 31/12/2012, invece, si arrivava al 40%). Inoltre, il costo di acquisto non è spesabile totalmente nell’anno di acquisto, ma deve essere soggetto ad un processo di ammortamento quadriennale.
Per tutte le spese necessarie per l’utilizzo del bene (le cosiddette spese “di impiego”), ad esempio quelle per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, le spese di manutenzione, riparazione e custodia, il “tagliando”, l’assicurazione, la tassa di possesso e così via, è invece previsto il solo limite percentuale del 20%. In sostanza, su 4.000 euro di spese sostenute in un anno per l’automobile, solo 800 sono deducibili dal reddito professionale.
Discorso diverso per l’IVA, dove la detraibilità dell’imposta, sia per il costo di acquisto che per le spese di utilizzo è pari al 40%, se l’autovettura è utilizzata ad uso promiscuo.
In occasione del recente incontro con la stampa specializzata, il cosiddetto “Telefisco 2013”, l’Amministrazione finanziaria ha anche chiarito il rapporto fra beni ad uso promiscuo (fra cui, precipuamente, le automobile) e il nuovo redditometro. Il decreto sul redditometro non considera infatti fra le spese rilevanti per la ricostruzione induttiva del reddito quelle sostenute per i beni ed i servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa e professionale. Il dubbio sorgeva quindi sul come ed in quale misura detti beni avrebbero concorso alla rideterminazione del reddito complessivo. La risposta dell’Agenzia delle entrate, confermata con circ. n. 1/E del 15 febbraio 2103, è che tali spese rilevano solamente per la parte non riferibile al reddito professionale ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile. Chi comprerà un’automobile per uso esclusivamente personale, dovrà quindi considerare che tutta la spesa sostenuta sarà conteggiata ai fini del redditometro mentre nel caso in cui acquisti “con partita IVA”, potrà quantomeno contare su un minor “peso” del bene.