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Niente IRAP per il professionista con un solo dipendente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9451, del 10 maggio 2016, pronunciata a Sezioni Unite, mette fine ad una annosa questione interpretativa avente ad oggetto la legittima applicazione dell'Irap alle persone fisiche (anche società semplici o equiparate) che svolgono un'attività “autonomamente organizzata” diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Pur avendo riscontrato la presenza di un dipendente e di beni strumentali, la Corte ha escluso il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap, riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso del tributo pagato per gli anni dal 2000 al 2004.