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Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Superbonus: i chiarimenti ufficiali delle Entrate

Le aliquote di detrazione riconosciute alle ristrutturazioni edilizie, all'Ecobonus e al Sismabonus per le spese sostenute nel 2025 sull'unità adibita ad abitazione principale salgono dal 36 al 50%

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 8/2025 del 19 giugno in materia di bonus edilizi: si tratta di un documento importante perché fornisce tutti i chiarimenti operativi in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ai bonus Casa e nello specifico per:

Le novità riguardano, in particolare, aliquote di detrazione ridotte, termine di applicazione, e condizioni soggettive più vantaggiose per i titolari di abitazione principale.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, in primis, che le nuove disposizioni, fra l’altro, hanno rimodulato i termini di
fruizione e le aliquote di detrazione, hanno previsto regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sono intervenute sulla disciplina del Superbonus, in merito ai requisiti delle spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese 2023.

Focus anche sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e su Superbonus per condomìni e Onlus.

Confermato, inoltre, per il 2025, il Bonus Mobili con un limite di spesa di 5mila euro.

 

Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR)

Bonus ristrutturazione ordinario

  • Aliquota ridotta al 30% per le spese sostenute nel 2025, 2026 e 2027.
  • Rimane al 50% per gli interventi di sostituzione di gruppi elettrogeni con generatori a gas (art. 16-bis, comma 3-bis TUIR).

 

Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus mobili (artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013)

2.1. Ecobonus

  • Prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.
  • Aliquota: 36% nel 2025, 30% nel 2026 e 2027.
  • Per le abitazioni principali: aliquota maggiorata a 50% (2025) e 36% (2026-2027).
  • Restano invariati i limiti di spesa previsti per i singoli interventi.

2.2. Bonus ristrutturazioni (ex art. 16, comma 1, D.L. 63/2013)

  • Detrazione del 36% nel 2025 e del 30% nel 2026-2027, con tetto massimo di 96.000 euro per unità.
  • Aliquota elevata al 50% (2025) e 36% (2026-2027) per abitazioni principali.

2.3. Sismabonus (art. 16, commi 1-bis e ss.)

  • Le spese sostenute nel 2025, 2026 e 2027 beneficiano di:
    • 36% (2025), 30% (2026-2027)
    • 50% (2025), 36% (2026-2027) per abitazioni principali.
  • Restano invariati i limiti massimi di spesa (es. 96.000 euro).

2.4. Bonus mobili

  • Prorogato per il 2025, con limite di spesa a 5.000 euro.

 

Esclusione delle caldaie a combustibili fossili

A partire dal 1° gennaio 2025, non sono più agevolabili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a combustibili fossili, anche se a condensazione.

Sono ancora agevolabili:

  • Microcogeneratori;
  • Generatori a biomassa;
  • Pompe di calore a gas;
  • Sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione).

La limitazione si applica a Ecobonus, Bonus ristrutturazioni e Superbonus (salvo titoli avviati entro il 31 dicembre 2024).

 

Maggiorazione per abitazioni principali

Il quadro attuale delle detrazioni edilizie, ricorda il Fisco, prevede che per gli interventi edilizi che possono beneficiare di Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni o Sismabonus, sale al 50% la detrazione delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle
spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui i costi siano sostenuti dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In particolare, l'aliquota di detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’Ecobonus e il Sismabonus è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), al momento di inizio dei lavori
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

Altri casi ammessi

La detrazione maggiorata al 50% è possibile per:

  • pertinenze già vincolate all’abitazione principale.
  • parti comuni condominiali: la maggiorazione si applica pro-quota, se l’immobile del condomino è abitazione principale;
  • anche per il Sismabonus acquisti, ma il contribuente deve adibire l’unità ad abitazione principale entro la dichiarazione dei redditi dell’anno di fruizione della detrazione.

Il Fisco precisa anche che la maggiorazione non si applica al familiare convivente e al detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) e che, nella nozione di abitazione principale, rientra anche l’unità immobiliare  adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente.

Inoltre, qualora l’immobile non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.

 

Superbonus condomini e ONLUS

La detrazione maggiorata (ultimo anno del decalage) del 65% nel 2025 è riconosciuta solo se:

  • per interventi non condominiali: è stata presentata CILA entro il 15 ottobre 2024;
  • per interventi condominiali: è stata adottata la delibera assembleare e presentata la CILA entro il 15 ottobre 2024.
  • per demolizione e ricostruzione: presentata istanza per il titolo abilitativo entro il 15 ottobre 2024.

Per quel che riguarda la possibilità di ripartire le spese sostenute nel 2023 in 10 rate annuali, anziché 4, è necessario presentare dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.

Se dalla rettifica deriva un maggiore debito d’imposta, questo va versato senza sanzioni o interessi, entro la scadenza del saldo IRPEF 2024.

Tabella riepilogativa - Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025

Bonus
Aliquote 2025
Aliquote 2026-2027
Condizioni Speciali
Esclusioni o Note
Bonus ristrutturazione (TUIR art. 16-bis - D.L. 63/2013, art.16)
36%
30%
50% se abitazione principale
No caldaie a combustibili fossili
Ecobonus (D.L. 63/2013, art. 14)
36%
30%
50% se abitazione principale
No caldaie a combustibili fossili
Sismabonus (D.L. 63/2013, art. 16)
36%
30%
50% se abitazione principale
Valido anche per Sismabonus acquisti
Bonus mobili
50% su 5.000 €


Prorogato solo per il 2025
Superbonus
65%

Solo se CILA/Delibera entro 15/10/2024
Spese 2023 rateizzabili in 10 anni
Sostituzione caldaie a combustibili fossili
Non agevolato
Non agevolato

Escluso da tutti i bonus dal 2025

LA CIRCOLARE N.8/E/2025 E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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