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Cantieri: il coordinatore ha una funzione di vigilanza generale. Le specifiche

La Cassazione sulla sicurezza nei cantieri edili: al professionista/coordinatore per l'esecuzione non spetta la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata a datore di lavoro, dirigente e preposto, ma deve comunque verificare che nel cantiere non ci siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro siano coerenti con il Psc

Il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 45862/2017 del 5 ottobre scorso, pronunciatasi sul ricorso proposto da un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di un cantiere per la ristrutturazione di un centro residenziale.

Nel caso di specie, un lavoratore stava eseguendo lavori di pittura sulle pareti esterne del vano ascensore presenti sulla copertura di un condominio, già iniziati nei giorni precedenti anche con la rasatura; mentre si spostava su uno dei lucernari adiacenti alle coppie di vano ascensore, era precipitato da un'altezza di circa cinque metri attraverso il vetro riportando lesioni; per eseguire tale lavoro sul lucernario lungo circa tre metri e largo un metro e mezzo, il datore di lavoro gli aveva portato una tavola da mettere sul vetro ma il lavoratore, avendo in mano il rullo, il pennello ed il secchio del colore, aveva perso l'equilibrio ed aveva messo il piede sul vetro, rompendolo.

La Corte di Appello ha rimproverato, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori presso il cantiere, la violazione degli artt. 91, comma 1, lett.a) in relazione all'art.158 e 92, comma 1, lett.a) e b) d. Igs. 81/2009 sia per aver omesso di corredare il piano di sicurezza e di coordinamento di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni da effettuare sul tetto e di adeguare tale piano in relazione all'evoluzione dei lavori, sia per aver omesso di verificare l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sia per aver omesso di verificare la coerenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa esecutrice con il piano di sicurezza e coordinamento.

Per la Cassazione, la stessa presenza di un piano di sicurezza e coordinamento con relativa nomina del coordinatore per l'esecuzione, è indice sintomatico della scelta e della necessità di attribuire ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, dirigente, preposto un piano prevenzionistico tendente a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente nel cantiere.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, ma si è ribadito che il coordinatore per l'esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza consistenti: ?a) nel controllo della corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano operativo di sicurezza e di coordinamento (Psc), redatto appunto dal Coordinatore; ?b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos) e sua corrispondenza al Psc; ?c) nell'adeguamento dei piani in relazione allo sviluppo dei lavori.

Nel caso di specie, per la Cassazione “ancorchè non possa ascriversi" al coordinatore per l’esecuzione “l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, la pronuncia ha correttamente delineato il compito, normativamente previsto, al cui assolvimento il ricorrente risulta essere stato non ottemperante, ossia quello di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro”.

E’ stato in definitiva ritenuto valido il presupposto argomentativo della Corte Territoriale, per escludere che l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'infortunio costituisse estemporaneo ed imprevedibile sviluppo delle lavorazioni non riconducibile all'area di rischio sottoposta all'alta vigilanza del coordinatore per l’esecuzione. Il quale, pertanto, è responsabile.