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CdS: agli agrotecnici nessuna competenza sull’aggiornamento catastale

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del CNGeGL sulle competenze professionali degli agrotecnici riguardanti gli atti di aggiornamento geometrico.

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del CNGeGL sulle competenze professionali degli agrotecnici riguardanti gli atti di aggiornamento geometrico.
 
Con una circolare il CNGeGL ha informato della decisione (n. 1458/2016) del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello per le competenze professionali degli agrotecnici relativa alla redazione e sottoscrizione degli atti di aggiornamento catastale.
 
Una pronuncia che ha concluso una azione giudiziaria, nel corso della quale è stata anche sollevata una questione di legittimità costituzionale sulle competenze introdotte con l’approvazione di un emendamento dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 154/2015. Di conseguenza, sono state impugnate la risoluzione n. 10/DF del 3 aprile 2008 del MEF e la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3 del 14/42016, e annullate dal Consiglio di Stato con la citata pronuncia n. 1458/2016.

CONCLUSIONI. In base a quanto riepilogato, gli agrotecnici non sono legittimati a redigere e sottoscrivere gli atti di aggiornamento geometrico di cui all’art. 8 della legge n. 679/1969 e agli articoli 5 e 7 del DPR n. 650/1972.