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CENTRO STUDI CNI: un vademecum per la costituzione delle società tra professionisti

Lo scopo di questa guida è quello di dare al lettore un primo inquadramento sulla nuova normativa e su come la stessa si coniuga con le norme già in vigore sotto diversi profili (civilistici, fiscali, deontologici).

Questo documento si configura come un vero e proprio vademecum per la costituzione delle società tra professionisti.

Le nuove disposizioni definiscono un quadro normativo che consente l'esercizio delle professioni in forma societaria e allo stesso tempo garantiscono che le prestazioni siano eseguite esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e che sia sempre individuabile il professionista responsabile dello svolgimento della prestazione.

C'è dunque una distinzione concettuale tra il soggetto che esercita l'attività professionale e l'esecutore della stessa. L'attività potrà essere esercitata dalla società tra professionisti, ma la sua esecuzione dovrà essere affidata esclusivamente a un professionista abilitato.

Le forme societarie
Le società tra professionisti, costituite per l’esercizio di una o più attività professionali, non costituiscono una nuova forma societaria rispetto a quelle già esistenti nel nostro ordinamento ma una loro particolare fattispecie derivante dall’attività che la società dovrà esercitare. La forma di società da adottare dipenderà quindi dai soci, che al momento della costituzione dovranno effettuare una serie di valutazioni sulle diverse fattispecie, in ordine alla responsabilità patrimoniale, alla dotazione patrimoniale minima, alla struttura degli organi sociali nonché al trattamento fiscale.

La società semplice è quella che presenta maggiore affinità con le attività degli studi professionali, in quanto è la società tipo utilizzata per l’esercizio di attività non commerciali. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza ha ricondotto a questo modello i casi di prestazione professionale, realizzati congiuntamente da più professionisti, non legati tra loro da un contratto di associazione professionale. La costituzione della società non prevede particolari forme per il contratto sociale, che può anche esser fatto verbalmente, tranne nel caso una diversa forma non sia richiesta dalla natura dei beni conferiti (conferimento beni immobili o mobili registrati).
Ne consegue che il costo per la sua costituzione risulta essere il più basso tra tutte le forme societarie.

Il trattamento fiscale
Dalle disposizioni normative ad oggi esistenti, è possibile ritenere che il reddito prodotto da una società tra professionisti sia riconducibile al reddito di impresa.
Dopo aver delineato quale potrebbe essere l’inquadramento fiscale dei redditi prodotti dalle società tra professionisti, è importante evidenziare quali sono le imposte gravanti sulle stesse ed i riflessi per la sfera patrimoniale del singolo socio.
Imposta comune per tutte le attività economiche organizzate è l’IRAP, ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive. La sua aliquota varia rispetto alla Regione in cui la società svolge la propria attività, partendo da una aliquota base del 3,9% cui possono essere applicate variazioni in aumento o in diminuzione deliberate annualmente dalle singole Regioni. La base imponibile dell’IRAP (ovvero il valore sul quale applicare l’aliquota al fine del calcolo
dell’imposta) è diversa rispetto alla base imponibile dell’imposta sui redditi poiché prende in considerazione il valore della produzione netta, apportando alcune variazioni in funzione degli elementi che la compongono.
Mentre l’IRAP si applica sia alle società di persone che alle società di capitale, ai fini reddituali vi è una sostanziale differenza tra le diverse forme societarie.il reddito prodotto dalle società di persona non è imponibile in capo alla società (ovvero la società non paga alcuna imposta rispetto al reddito prodotto) ma tale reddito viene assoggettato a imposizione in capo ai singoli soci, sotto forma di utili in partecipazione. E’ importante sottolineare che anche nel caso l’utile non venga realmente distribuito ai soci ma rimanga nella disponibilità della società, lo stesso viene assoggettato a tassazione in capo ai soci, i quali si potrebbero trovare (per loro scelta, visto che la decisione di distribuire gli utili spetta ai soci) nella condizioni di essere assoggettati a imposizione per un reddito che non hanno realmente percepito.Diversamente, il reddito prodotto dalle società di capitale viene assoggettato a imposizione in capo alla società attraverso l’IRES,
ovvero l’Imposta sul Reddito delle Società, nella misura pari al 27,5% dell’utile prodotto.

Rispetto alle società di persona, in una società di capitale la distribuzione degli utili non viene presunta; sono i soci a decidere se e quando effettuare la distribuzione degli utili. Gli utili non distribuiti in un anno andranno a costituire una riserva che potrà essere distribuita nelle annualità successive secondo quanto deliberato dall’assemblea. Solo al momento della distribuzione dell’utile sorge in capo ai soci l’obbligo del pagamento delle imposte sulle somme percepite. E’ evidente che il reddito prodotto dalla società subisce in questo caso una doppia imposizione. La prima in capo alla società attraverso l’IRES, la seconda in capo al socio, sotto forma di imponibile IRPEF o attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva.
L’assoggettamento ad IRPEF o ad imposta sostitutiva dipende dalla tipologia di partecipazione del socio (qualificata o non qualificata).