CILA-S incompleta, non è la fine: il Superbonus 'salta', Ecobonus e Sismabonus possibili
Gli interventi che perdono l'accesso al Superbonus a causa di una CILA-S incompleta possono comunque rientrare tra quelli agevolati ai sensi dell'art. 14 (Ecobonus) o 16 (riqualificazione del patrimonio edilizio e Sismabonus) del DL 63/2013, se il contribuente regolarizza la propria posizione fiscale e sussistono i requisiti.
Una CILA-S incompleta non è la fine del mondo, ma solo del Superbonus: è piuttosto importante il contenuto della risposta n. 122/2025 del 29 aprile dell'Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono in modo importante i margini di recupero delle agevolazioni fiscali (come Ecobonus e Sismabonus ordinari, ma anche Bonus Ristrutturazioni) anche nei casi in cui si sia perso il Superbonus per errori formali nella comunicazione di inizio lavori asseverata.
Il caso: errore nella CILA-S e Superbonus perduto
Un contribuente, proprietario di un immobile residenziale regolarizzato prima dell'avvio dei lavori, ha realizzato interventi di riqualificazione energetica nel biennio 2021-2022, beneficiando del Superbonus sotto forma di credito d'imposta ceduto a una banca.
In un secondo momento ha però scoperto che la CILA-S presentata era incompleta, in particolare per l'omessa compilazione del quadro “F”, che serve a certificare la legittimità edilizia dell’immobile.
A fronte di questa omissione, l'interessato chiede se ciò comporti la perdita del diritto all’agevolazione, anche nel caso in cui l’immobile fosse già stato regolarmente sanato.
In aggiunta, domanda se in tale ipotesi sia possibile sanare la situazione attraverso il ravvedimento operoso e con quali modalità vadano calcolate le sanzioni e gli interessi.
Infine, chiede se, qualora decidesse di vendere l'immobile, l'eventuale guadagno ottenuto sia soggetto a tassazione.
CILA-S incompleta: il Superbonus 'salta', ma ci sono Ecobonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni
Le Entrate chiariscono che l'errore nella CILA-S non sempre causa perdita totale del beneficio.
Infatti:
- la mancata compilazione del quadro F della CILA-S, relativo alla legittimazione urbanistica dell'immobile, comporta la decadenza dal Superbonus;
- tuttavia, se l'immobile è comunque legittimo (per esempio per precedente sanatoria) e il contribuente regolarizza la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa, è ancora possibile fruire delle detrazioni ordinarie previste per Ecobonus (art.14 del DL 63/2013) e riqualificazione del patrimonio edilizio (art.16 del DL 63/2013, comprensivo di Sismabonus), se ne ricorrono i requisiti.
Quindi, gi interventi che perdono l'accesso al Superbonus possono comunque rientrare tra quelli agevolati ai sensi dell'art. 14 (Ecobonus) o 16 (riqualificazione del patrimonio edilizio) del DL 63/2013. Quindi, si può prendere
Il contribuente, ovviamente, dovrà scegliere una sola delle agevolazioni alternative e adempiere ai relativi obblighi documentali.
Cessione del credito indebita: ammesso il ravvedimento operoso
Le Entrate chiariscono anche che in caso di fruizione indebita del Superbonus (es. credito già ceduto), è ammesso il ravvedimento operoso con restituzione del credito, interessi e sanzioni ridotte, calcolati dalla data di invio del modello di cessione.
Plusvalenza e tassazione per vendita dell'immobile: cosa succede?
Infine, si evidenzia che se l'immobile viene venduto dopo aver perso il Superbonus, non si applica la nuova tassazione del 26% per le plusvalenze relative agli immobili ristrutturati col Superbonus (art. 67, comma 1, lett. b-bis TUIR).
Tuttavia, potrebbe applicarsi la disciplina ordinaria per le plusvalenze se la cessione avviene entro 5 anni dall'acquisto o costruzione (art. 67, comma 1, lett. b TUIR).
LA RISPOSTA 122/2025 DELL'AGENZA ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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