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Come e perchè cambiare il meccanismo di incentivazione nella riqualificazione degli edifici

All'interno le proposte di Rinnovate Italy

detrazioni fiscaliL’ecobonus esiste da più di 10 anni, periodo nel quale ha contribuito a realizzare diversi interventi di efficienza energetica degli edifici. 

Lo scorso anno, seguendo le indicazioni contenute nella SEN 2017, l’ecobonus ha subito alcune modifiche volte a renderlo più efficiente. In realtà, utilizzando le analisi annuali svolte da ENEA, non sembra che le indicazioni della SEN siano state rispettate pienamente.

Le modifiche intervenute, infatti, non hanno privilegiato né gli interventi più efficaci (le riqualificazioni totali) né quelli più efficienti (la coibentazione della parte opaca dell’involucro).

Al contrario, la legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito (originariamente prevista solo per interventi condominiali sull’involucro) anche ad interventi parziali e/o impiantistici (che non sono né efficaci né efficienti e che verrebbero realizzati anche senza incentivo).

Il risultato non ha portato maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e, pertanto, ora c’è la concreta possibilità di un ulteriore modifica (in senso restrittivo) dell’incentivo.

Alcune proposte per una nuova incentivazione delle riqualificazioni degli edifici

In due articoli (Proposta per una nuova incentivazione delle riqualificazioni degli edifici – Parte 1  e  Proposta per una nuova incentivazione delle riqualificazioni degli edifici – Parte 2 ) si esplora tutto ciò e si suggeriscono alcune linee di intervento, anche alla luce della Direttiva 2018/844 che modifica ed integra l’EPBD (Direttiva sul’Efficienza Energetica degli Edifici).

In breve, l’ecobonus potrebbe essere strutturato su due livelli di incentivazione e prevedere alcuni extra-bonus.

I livelli di incentivazione

Il livello di incentivazione superiore (aliquota di detrazione e/o massimali più elevati e possibilità di cessione del credito) dovrebbe essere esclusivo delle ristrutturazioni importanti (su ogni tipo di edificio, non solo sui condomini), mentre il livello inferiore (aliquota di detrazione e/o massimali inferiori, simili a quelli per le ristrutturazioni edilizie, e nessuna possibilità di cessione del credito) dovrebbe riguardare tutti i restanti interventi.

Gli extra-bonus

Gli extra-bonus (ad esempio un aumento dell’aliquota di detrazione e/o del massimale) dovrebbero riguardare ognuno dei seguenti casi:

> raggiungimento del livello NZEB (come definito dall’Appendice A del DM 26 giugno 2015 “Requisiti Minimi”) per l’intero edificio;

> raggiungimento di ulteriori prestazioni (rispetto alla semplice coibentazione termica, ad esempio, come richiede la Direttiva 2018/844, far fronte ai rischi connessi all’attività sismica e agli incendi, o raggiungere i requisiti acustici passivi previsti dal DPCM 5.12.1997).

I precedenti extra-bonus dovrebbe essere tra loro cumulabili (esattamente come succede ora tra ecobonus e sismabonus), in modo da utilizzare l’intervento di efficienza energetica quale “trigger point” (finestra di opportunità) per risolvere le problematiche dell’edificio (che sono ben lungi dal limitarsi alla sola efficienza energetica).

Una simile soluzione permetterebbe un migliore utilizzo delle risorse pubbliche: il contributo statale incentiverebbe gli interventi più complessi e capaci di raggiungere il maggior numero di “benefici multipli”, evitando di finanziare interventi che verrebbero effettuati anche in assenza di incentivazione.

Ognuno di noi trascorre il 90% circa del proprio tempo all’interno di edifici; se questi sono sicuri e confortevoli, diventano strumento ideale allo sviluppo delle potenzialità di ogni individuo (a scuola, sul posto di lavoro, a casa); si darebbe risposta a tutti i bisogni dell’abitare e, contemporaneamente, alla necessità di una crescita economica per l’Italia, che diventerà così un Paese più avanzato e competitivo.