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Costruzioni: anche il muro di contenimento deve rispettare le distanze in edilizia

Cassazione: il muro di contenimento è una “costruzione” poiché tale nozione comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato e, pertanto, deve rispettare le norme sulle distanze

Anche il muro di contenimento può essere considerato alla stregua di una "costruzione" e, quindi, deve rispettare la disciplina delle distanze previste (in primo luogo) dal codice civile (e parallelamente) dal regolamento comunale.

Sono queste le indicazioni principali contenute nella sentenza 24473/2017 del 17 ottobre della Corte di Cassazione, dove si ritiene che, in materia di distanze, la nozione di "costruzione" non debba essere interpretata restrittivamente venendo sostanzialmente a coincidere con quella di "edificio" bensì debba essere interpretata in senso lato comprendendo qualsiasi manufatto, non completamente interrato, "avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa (Cass. 15972/2011)".

Ecco perché il muro di sostegno del terrapieno del caso di specie deve essere considerato una "costruzione" a tutti gli effetti. Per quanto riguarda 'quali' distanze applicare, ci si rifà all'art.873 del codice civile, secondo cui "le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore". Essendo, nel caso di specie, la distanza prevista dal regolamento comunale maggiore di quella prevista dal c.c., il muro di contenimento/costruzione deve rispettare quest'ultima distanza.

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