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CTU: obbligatoria registrazione della PEC al Registro Generale Indirizzi Elettronici - RegIndE

I CTU devono adempiere alla registrazione della propria PEC al Registro Generale Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia (RegIndE) ai sensi dell'art. 9 del provvedimento del 18/07/2011 e che, successivamente, debbano operare nel Processo Civile Telematico.

REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (RegIndE)
I CTU devono adempiere alla registrazione della propria PEC al Registro Generale Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia (RegIndE) ai sensi dell'art. 9 del provvedimento del 18/07/2011 e che, successivamente, debbano operare nel Processo Civile Telematico. Il Registro Generale degli indirizzi elettronici è gestito direttamente dal Ministero della Giustizia, nello stesso vengono raccolti tutti i dati identificativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni.

In accordo con quanto regolamentato dal DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

  • appartenenti ad un ente pubblico
  • professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
  • ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.

Gli enti pubblici e gli ordini professionali possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti all’ordine/ente secondo le modalità descritte nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici.

Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di ‘difensore’ è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall’ordine professionale o dall’ente di appartenenza.