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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014, poi così modificato dall'art. 7-bis, comma 1, legge n. 91 del 2022).*
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Commento

L’articolo in esame prevede che i lavori debbano avere inizio entro un anno dal rilascio del titolo edilizio e debbano concludersi nei successivi tre anni. Decorsi tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (d.lgs. in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.

Quanto alla decadenza del titolo per mancato inizio dei lavori l’orientamento giurisprudenziale maggioritario preferisce ritenere che la decadenza del permesso di costruire si verifichi ope legis, per l’avvenuto trascorrere del tempo, che per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo (cfr. Cons. Stato 11 aprile 2014, n. 1747; Cons. Stato 27 agosto 2019, n. 5899).
La decadenza operando di diritto non è soggetta ad alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione, trattandosi di riscontrare l’inerzia materiale del soggetto privato all’inizio dei lavori entro il termine prescritto. Tuttavia, sembrerebbe diffuso in giurisprudenza l’orientamento secondo cui sia comunque necessaria l’adozione di un provvedimento amministrativo che dichiari l’intervenuta decadenza.
Il comma secondo dell’articolo in commento nel disciplinare la proroga del Permesso di Costruire stabilisce che essa non è automatica, ma subordinata ad un’apposita richiesta dell’interessato da presentarsi prima della scadenza del permesso di costruire.
La proroga può essere accordata con provvedimento espresso di concessione da parte della Pubblica Amministrazione e può essere richiesta e quindi concessa solo per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La proroga può essere concessa anche quando i lavori non hanno avuto inizio oppure non siano stati terminati per iniziative della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
Importante è inoltre la precisazione di cui al comma terzo del medesimo articolo in esame che indica come una volta terminata l’efficacia del Permesso di Costruire, se l’intervento non si è ancora concluso occorre richiedere un nuovo titolo abilitativo che legittimi la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata.
Le opere ancora da eseguire, infatti, sono soggette all’ottenimento di un nuovo Permesso di Costruire oppure di una SCIA, con pagamento del relativo contributo di costruzione.
Infine, l’ultimo comma prevede come il Permesso di Costruire sia destinato a decadere con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori già iniziati vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

*L’articolo 7-bis “Proroga dell’efficacia temporale del permesso di costruire” presente nella Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, c.d. Decreto Aiuti introduce modifiche al comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), dispone un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, in relazione agli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo, rilasciato ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene aggiunto al comma 2 del citato art. 15 un nuovo quarto periodo che, fissa il termine per l'inizio dei lavori in tre anni dal rilascio del titolo.
L’art. 7 bis in esame, intervenendo sull’art. 15 del D.P.R. 380/2001 (cd. Testo unico dell’edilizia) stabilisce a regime una maggiore durata dell’efficacia temporale dei permessi di costruire per gli interventi
da realizzare ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. Per detti interventi, quindi, potranno iniziare fino a tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, ai quali vanno aggiunti i tre anni per l’ultimazione dei lavori.a decorrere dall’inizio dei medesimi.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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