T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
5-bis. (comma abrogato) (n.d.r)
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
9. (comma abrogato) (n.d.r)
10. (comma abrogato) (nd.r.)
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Commento

Preliminarmente occorre tener presente che il permesso di costruire è, sostanzialmente un atto amministrativo, rilasciato a conclusione di un iter, così come disciplinato dall’art. 20 e segg. Del T.U. dell’edilizia.
La disposizione in esame ha natura regolamentare e risponde al principio di cedevolezza in senso regionale, poiché la disciplina a cui afferisce rientra nella materia del governo del territorio.
La procedura si apre con la presentazione da parte del soggetto interessato al rilascio di un permesso di costruire della relativa istanza allo Sportello Unico dell’edilizia, dalla cui data inizia a decorrere il termine fissato dalla norma per la conclusione della fase istruttoria, ovvero 60 giorni (termine raddoppiato per i progetti particolarmente complessi).
I soggetti legittimati a presentare l’istanza sono il proprietario dell’immobile o altro soggetto che abbia titolo a proporla in quanto disponga dell’immobile stesso (oggi è pacifico che tra questi debba farsi rientrare anche il possessore). È il richiedente che deve provare la propria legittimazione con la presentazione di un titolo idoneo, mentre all’amministrazione è contestualmente riconosciuto il potere-dovere di verificare la veridicità di tale titolo. Si pensi ad esempio, al caso in cui il privato conceda in appalto la realizzazione di una villa unifamiliare e l’appaltatore abbia l’obbligo del ritiro del permesso di costruire o al caso, assai frequente, in cui il progetto venga presentato dal promesso acquirente del suolo.
È previsto un contenuto minimo dell’istanza. In particolare, la domanda di permesso deve essere corredata dall’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali necessari, nonché da una dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e a quelli adottati, al regolamento edilizio, e alle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica).
La sostituzione del deposito degli atti di assenso delle singole amministrazioni (ad es. Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ecc.) con l’indicata autocertificazione rappresenta un elemento di semplificazione procedimentale. L’onere è a carico del progettista abilitato.
Per le nuove realizzazioni e le ristrutturazioni di interi edifici (art.77) nonché per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (art.82), occorrerà adeguare il progetto, nonché predisporre ed esibire apposita relazione, sull’abbattimento delle barriere architettoniche in tema di accessibilità, adattabilità e visibilità degli ambienti.
Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, lo Sportello unico deve comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
Tale comunicazione di avvio del procedimento non deve essere effettuata anche nei confronti dei proprietari delle aree limitrofe (c.d. frontisti), in quanto gli interessi coinvolti sono di tale varietà ed ampiezza che l’individuazione dei soggetti effettivamente interessati comporterebbe un aggravio eccessivo per l’amministrazione.
Il responsabile del procedimento avvia la fase istruttoria che comprende vari adempimenti, quali la verifica dell’ammissibilità della domanda, la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, la valutazione della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie.
Il termine massimo di 60 giorni per la chiusura dell’attività istruttoria può essere interrotto, una sola volta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, in caso di motivata richiesta di integrazioni documentali, a completamento di quanto presentato precedentemente.
In sostanza, se il RUP non chiede l’integrazione documentale entro 30 giorni, il progetto deve intendersi completo.
Il T.U. precisa che ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi edilizi le Amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio, documenti, informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o la ha legittimata (come un condono) e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio riguardante l’immobile. Per gli immobili realizzati quando non era obbligatorio
un titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti come foto, estratti cartografici, documenti di archivio e dal titolo abilitativo
relativo all’ultimo intervento.
In conformità ai principi di partecipazione e di leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, da un lato il privato ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, e, dall’altro lato, al responsabile
del procedimento è riconosciuta la facoltà di richiedere all’interessato modifiche di modesta entità del progetto, necessarie al fine di rendere i lavori conformi alla normativa urbanistico-edilizia.
Tale eventuale richiesta di modifiche sospende il decorso del termine di 60 giorni e permette al cittadino di evitare il diniego, aderendo alla richiesta entro un termine stabilito dal Comune.
Il responsabile del procedimento trasmette, poi, al dirigente competente la propria relazione istruttoria, comprendente anche una proposta di provvedimento finale.
Infine, il permesso di costruire – che lo Sportello unico provvede a notificare all’interessato – è adottato (o negato, ma in tale caso previo preavviso di rigetto) dal dirigente entro 30 giorni (40 giorni in caso di comunicazione all’interessato del preavviso del rigetto) dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento.
Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Nel caso in cui, entro il termine stabilito, l’Amministrazione comunale non si pronunci, si configura un’ipotesi di silenzio assenso (cfr. Cap I), a meno che sull’area dell’intervento non sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Con Il decreto Semplificazioni (d.l.n.76/2020) il silenzio dell’amministrazione viene interpretato come “assenso”.
Lo Sportello Unico rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso del termine del procedimento in assenza di richieste istruttorie e di provvedimenti di diniego.

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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