T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 28-bis (L)- Permesso di costruire convenzionato

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
1. a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
2. b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
3. c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
4. d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Commento
L’articolo in commento, introdotto nel Testo Unico dal cosiddetto decreto “Sblocca Italia” (D. L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014), nasce da una necessità, di stampo prettamente urbanistico, di offrire al privato un’alternativa in modalità semplifica, rispetto agli strumenti attuativi vigenti, nel poter ottenere rilascio di un permesso di costruire attraverso l’approvazione di una convenzione, come già previsto da alcune legislazioni regionali.
Il procedimento semplificato, vista l’espressa previsione normativa al comma sesto, ricade all’interno della più ampia categoria degli accordi pubblico-privati sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11, L. n. 241/1990.
Di conseguenza la fattispecie ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva, ove il giudice amministrativo può rilevare l’illegittimità per eccesso di potere, anche in relazione ad atti della p.a. che non hanno una natura provvedimentale.
La procedura potrà essere avviata a condizione che le opere che verranno intraprese siano localizzate in ambiti in cui le esigenze di urbanizzazione, infrastrutturazione e dotazione di standard si presentano con un basso grado di complessità.
Non potrà essere avviata nei procedimenti riguardanti la pianificazione di secondo livello poiché non rispettosa del principio di proporzionalità tra gli interessi pubblici da perseguire.
La caratteristica distintiva di tale modalità semplificata è la stipula della convenzione di competenza del Consiglio comunale, che contiene la regolamentazione degli obblighi posti a carico del privato titolare del permesso in relazione alle fattispecie elencate al terzo comma: per la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; per la realizzazione di opere di urbanizzazione, fermo restando quanto previsto dall’ art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016;le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
Per quanto riguarda i tempi e le modalità di rilascio del permesso, rimane ferma la disciplina ordinaria di cui al Capo II, Titolo II, del Testo Unico.
La norma prevede anche la possibilità di suddividere la realizzazione dell’intervento in stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
Tale modalità risulta molto simile a quanto già previsto per i piani attuativi convenzionati dallo stesso decreto “Sblocca Italia”,
Nello stralcio funzionale sarà possibile modulare la durata del permesso di costruire ad esempio stabilendo scadenze intermedie per ciascuna fase dei lavori.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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