T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 36 (L) - Accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Commento
La norma si interessa della sanatoria rispetto alle opere edili realizzate in carenza, o in difformità, del titolo edilizio (permesso di costruire o scia). In particolare, la disposizione prevede che per il rilascio del provvedimento di sanatoria di manufatti abusivi occorra la simultanea presenza sia di requisiti temporali che di requisiti oggettivi (di natura tecnica).
Partendo dai requisiti temporali, la sanatoria può essere richiesta:
1. entro la scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, TUE;
2. fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative da parte degli organi proposti, difatti, una volta emanato il provvedimento sanzionatorio il privato risulta decaduto dalla facoltà di presentare l’istanza di sanatoria.
Invece, per quanto attiene ai requisiti oggettivi, la sanatoria necessita della c.d. doppia conformità, che, per riprendere il contenuto dell’art. 36, comma 1, TUE, permette il rilascio del provvedimento favorevole ai soli soggetti legittimati a presentare l’istanza le cui opere edilizie risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della edificazione che a quello della richiesta in sanatoria. Difatti, si può ritenere operante l’istituto dell’accertamento tecnico di conformità, o della sanatoria edilizia, nei soli confronti del soggetto privato che abbia realizzato un abuso formale (violazione formale), essendo l’opera eseguita, sin dalla momento della edificazione, conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia di settore.
Per tale ragione deve ritenersi superata la c.d. sanatoria giurisprudenziale, in quanto con tale strumento veniva concessa la possibilità di ricevere la sanatoria di opere che, sebbene carenti al momento della loro edificazione della conformità urbanistico-edilizia, fossero risultate conformi agli strumenti urbanistici al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Difatti, con tale escamotage, la giurisprudenza, muovendo dal principio di economicità e ragionevolezza, aveva espunto dalla sanatoria il requisito della doppia conformità.
Tale indirizzo, tuttavia, non trova più positivo riscontro all’interno dell’ordinamento; infatti, risulta prevalente il diverso e più rigoroso orientamento che ritiene la sanatoria giurisprudenziale come contraria a legge e non applicabile in nessun contesto edilizio e urbanistico. Sul punto si deve ricordare quanto recentemente affermato dal massimo consesso amministrativo, secondo cui “L'istituto della c.d. ‘sanatoria giurisprudenziale' deve considerarsi normativamente superato, nonché recessivo rispetto al chiaro disposto normativo vigente e ai principi connessi al perseguimento dell'abusiva trasformazione del territorio, essendo il permesso in sanatoria ottenibile soltanto in presenza dei presupposti espressamente delineati dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ossia a condizione che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto sia della presentazione della domanda” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/09/2019, n.6107).
Quanto al comma 2 della disposizione, viene previsto che per il rilascio della sanatoria il richiedente deve provvedere anche al pagamento di una oblazione pari al doppio del contributo di costruzione.
Tuttavia, questa regola viene temperata nei casi di abuso solamente parziale, in cui la richiesta di sanatoria non investe l’intera opera realizzata. Difatti in tal caso l’importo dell’oblazione da corrispondere a cura del richiedente deve essere calcolato con riferimento alla sola porzione di opera effettivamente difforme dal titolo edilizio rilasciato.
Infine, il comma 3 della disposizione identifica nel dirigente o nel responsabile dell’ufficio tecnico comunale il soggetto preposto al rilascio del provvedimento di sanatoria.
In particolare, tali figure, se sussistenti le condizioni volte al rilascio della sanatoria, devono emanare un provvedimento motivato entro 60 giorni, diversamente, in mancanza di pronunciamento, sulla domanda avanzata dal richiedente si forma il silenzio rifiuto.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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