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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

Commento
L’art. 42 delimita la cornice normativa nell’ambito della quale le Regioni stabiliscono le sanzioni correlate al mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, che comprende le due diverse voci del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione (art. 16 del Testo Unico).
Dalla formulazione della norma sembrerebbe che il Legislatore abbia voluto sottrarre ai comuni la competenza a quantificare l’importo e le modalità di calcolo delle sanzioni, allo scopo di evitare a quest’ultimi spinti dalla necessità di fare cassa, di richiedere degli importi decisamente maggiorati.
Difatti il primo comma fissando dei limiti precisi, prevede che la sanzione non può essere inferiore a quanto sancito nel medesimo art. 42 e non superiore alle somme dovute.
La sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 22 giugno 2016, n. 2766, ha di recente rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio stesso la soluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alla questione se, in caso di ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione (o di singole rate) e in presenza di una fideiussione, il comune abbia l'obbligo ovvero la facoltà di escutere la garanzia con conseguente preclusione dell'applicazione delle sanzioni di legge.
La giurisprudenza è infatti discorde su questo tema.
L'orientamento da sempre prevalente sostiene che il comune, in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento del contributo da parte del privato, non è obbligato ad escutere la fideiussione (prevista solo ed esclusivamente per scongiurare la perdita di una entrata di diritto pubblico), dovendo applicare le sanzioni pecuniarie ed eventualmente procedere alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 42 TUE.
Senonché in tempi recenti è andato emergendo un ulteriore indirizzo giurisprudenziale che, pur tenendo conto dell'art. 42 TUE sulle sanzioni, ritiene però illegittima la loro applicazione nella misura massima in presenza di una fideiussione a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, comma 2, codice civile) e del ritardo del comune nell'attivarsi per il recupero di tali somme.
Valorizzando il principio di leale collaborazione fra cittadino e comune, queste recenti sentenze del Consiglio di Stato sostengono che il ritardo con cui il comune procede alla richiesta di pagamento e l'assenza di qualsivoglia tentativo di escussione della fideiussione, comportano una violazione del dovere di correttezza che dovrebbe improntare il comportamento dell'ente locale, considerato che la p.a. è un soggetto che agisce non per massimizzare il suo profitto, bensì per realizzare nel modo migliore possibile un interesse pubblico, vale a dire in questo caso la celere realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Pertanto, il ritardo con cui il comune agisce per riscuotere le somme non versate e la mancata preventiva escussione della fideiussione, se non può impedire del tutto l'applicazione delle sanzioni, visto il loro carattere automatico, impedisce l'applicazione delle sanzioni massime.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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