T.U. Edilizia
Data Pubblicazione:

D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 6-bis (L) – Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Commento
L’articolo in commento, prima di ogni altro, chiarisce come la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) abbia carattere residuale, poiché è utilizzabile per tutte le opere non rientranti negli artt. 6,10 e 22 del TUE ovvero nelle ipotesi di edilizia libera, negli interventi sottoposti a permesso di costruire e in quelli assoggettati a SCIA.
In generale la CILA abilita alla realizzazione di opere edilizie sull’immobile di limitata entità e consistenza, da ricondursi prevalentemente nell’ambito privatistico, nel quale vige il principio che il proprietario ha il diritto di svolgere sull’immobile tutti gli interventi edilizi utili alla manutenzione, conservazione e gestione funzionale.
I lavori oggetto di CILA oltre ad essere conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e compatibili con la normativa in materia sismica e di rendimento energetico nell'edilizia, non devono interessare le parti strutturali dell’edificio.
Mediante la CILA, l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la sua responsabilità che per l’appunto i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; inserendo anche i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Nel comma quarto è previsto come le Regioni a statuto ordinario possano estendere l’applicazione della CILA ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle indicate dal legislatore nel presente articolo, con esclusione però gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. Nella lettera b) del comma quarto si è previsto inoltre come le Regioni possano disciplinare le modalità di controllo delle CILA anche a campione, non prevedendo quindi un controllo obbligatorio da effettuarsi rispettando tempistiche perentorie.
La realizzazione di opere in assenza della preventiva presentazione della CILA costituisce un illecito amministrativo, implicando quindi una sanzione amministrativo pecuniaria espressa nell’ultimo comma dell’articolo in commento.
La detta sanzione pari a 1.000,00 euro è diminuita di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più