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Dal coordinatore per la sicurezza al coordinatore ambientale di progetto: il decreto CAM e l’ecoprogettista

Dal coordinatore per la progettazione al coordinatore ambientale; 4 anni dopo la pubblicazione del Decreto CAM l’ecoprogettista rappresenta la figura professionale richiesta dal par. 2.6.1 del decreto CAM, su misura per le costruzioni italiane.

L’ecoprogettista è il professionista chiamato a guidare la stazione appaltante, lo studio di progettazione, l’impresa esecutrice ad applicare il Decreto sui Criteri Ambientali Minimi  comprendendo volta per volta quale è lo strumento più rispondente alla specifica opera o alla realtà aziendale e con un rapporto costi/benefici migliore per la collettività che gestisce la realizzazione di un’opera o per l’impresa che ottiene la convalida o la certificazione o l’etichetta.


Chi è la figura professionale dell’ecoprogettista

A 4 anni dalla stesura del Decreto CAM l’ente italiano di accreditamento Accredia ha accreditato in conformità alla norma ISO 17024 lo schema di certificazione dell’ecoprogettista sviluppato da ABICert.

L’ecoprogettista è infatti la "figura con competenze ambientali certificate" in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 2.6.1 del Decreto CAM.

La stazione appaltante ha l’obbligo, nell’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori, di attribuire dei criteri premianti ai professionisti, ingegneri, architetti, geometri, geologi,  … in possesso di competenze ambientali certificate.

Ai coordinatori per la sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il decreto CAM affianca di fatto il coordinatore ambientale di progetto.

Questa figura professionale dell’ecoprogettista non è solo rilevante per il professionista coinvolto nella progettazione e direzione lavori, ma per tutti gli attori della filiera, in quanto protagonisti in modo importante, sia pure con ruoli diversi, ai diversi livelli del processo di costruzione, cosi come accade per il coordinamento ai fini della sicurezza.

All’interno della stazione appaltante le competenze dell’ecoprogettista sono infatti fondamentali per una corretta impostazione del bando per l’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori e del bando di gara per l’esecuzione, con la corretta attribuzione dei parametri rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i Criteri Ambientali Minimi:

  • 1. assegnazione dell’incarico di progettazione con criteri premianti per chi ha competenze ambientali certificate con uno schema accreditato secondo la norma ISO 17024, come l’Ecoprogettista,
  • 2. assegnazione dell’incarico di progettazione con prerequisito per lo studio professionale in possesso di certificazione ISO 14001 sotto accreditamento,
  • 3. valutazione dell’offerta formulata dall’impresa sulla base della sostenibilità delle soluzioni tecniche presentate dall’impresa e della presenza nel team di esecuzione di un tecnico con competenze ambientali (e, in particolare sulle seguenti proposte)
    • 3.1 impiego di materiali riciclati,
    • 3.2 demolizione selettiva ed avvio a recupero dei materiali di risulta,
    • 3.3 recupero di materiali in loco,
    • 3.4 impiego dei materiali a impronta di carbonio minore possibile, preferendo ad esempio l’impiego di legno, 
    • 3.5 impiego di materiali provenienti da distanza inferiori a 150 km (o a 600 km se il mezzo di trasporto è ferrovia o nave),
    • 3.6 ricorso a specifici protocolli di sostenibilità ambientale, quali Itaca, Leed, Bream, Casaclima…
    • 3.7 presenza nel team dell’impresa di un tecnico con competenze ambientali.

 

Ancora il 92% dei bandi è difforme dalle indicazioni del decreto CAM

Ancora oggi una grande responsabilità permane a carico delle stazioni appaltanti: secondo alcune stime solo il 7/8 % dei bandi viene stilato secondo i Criteri Ambientali Minimi.

Ciò vuol dire che il 92 % dei bandi è difforme dalle previsioni del decreto CAM, obbligatorie dal 7 novembre 2017. Quindi tali amministrazioni rischiano, in base a quanto previsto dall’art. 34 del Dlgs. 50/16, l’impugnazione del bando e l’annullamento della gara.

Le stazioni appaltanti devono quindi urgentemente formare il personale preposto all’esperimento delle gare!

La Pubblica Amministrazione centrale sta cercando coordinatori ambientali di progetto per assicurare adeguati gestione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR, per evitare che gli investimenti del PNRR subiscano battute di arresto.

In un recente convegno sul Green Public Procurement  a Roma l’ing. Meini, Direttore dell’Innovazione per l’Economia Circolare di Enel, ha invocato l’assunzione di una metrica di misurazione delle competenze impiegate nella filiera sostenibile.

Il coordinatore ambientale deve sapersi muovere agevolmente nell’analisi dei prodotti e dei documenti allegati ai prodotti che arrivano in cantiere e questa certificazione da ecoprogettista è lo strumento fondamentale per assicurare una base di competenze che consenta un adeguato dialogo ai diversi livelli.

Questo coordinatore deve saper essere presente in cantiere per cogliere i punti chiave della gestione sostenibile del cantiere. Rappresenta quindi la giusta declinazione dell’input presente al paragrafo 2.6.1 del  decreto CAM e consentirà sicuramente l’attuazione pratica dei criteri di sostenibilità nella intera filiera.

 

Approfondimento legislativo: l’antefatto

Il DM 11 gennaio 2017 ha introdotto i nuovi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli arredi per interni (Allegato 1), per l’edilizia (Allegato 2) e per i prodotti tessili (Allegato 3).

In particolare l’Allegato 2 riguarda i requisiti minimi da rispettare per l’affidamento di servizi di progettazione (agli studi professinali) e lavori (alle imprese)per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Tra i temi presi in considerazione la sostenibilità dei materiali utilizzati.

Il DM 11 ottobre 2017, in vigore dal 7 novembre 2017, obbliga le stazioni appaltanti ad adottare i Criteri Ambientali.

L’’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), sancisce obblighi precisi per le stazioni appaltanti.

L’art. 2.1 dell’allegato 2 PAN GPP pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 6-11-2017 riporta:

  • L’appaltatore (l’impresa) deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 
  • L’offerente deve essere in possesso di una … certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente .. comprese le misurazioni e valutazioni ..applicate all'interno del cantiere, sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali, preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

La presa in carico della certificazione, e la valutazione per l’accettazione  di queste “altre prove .. relative a misure equivalenti certificate” o più in generale della capacità dell’appaltatore di applicare effettivamente in cantiere le misure di gestione ambientale sopradescritte deve quindi essere accertata dalla stazione appaltante. Con quali competenze oggi la stazione appaltante può accertare questa capacità di gestione ambientale dell’impresa?

Oggi la stazione appaltante non ha quasi mai tecnici competenti in questa materia.

Potrebbe facilmente dotarsi di un ecoprogettista certificato secondo la ISO 17024, che svolga il ruolo di coordinatore ambientale del progetto, sostanzialmente richiamato in più punti del decreto CAM, in modo da prevenire incidenti ambientali o anche solo interpretazioni scorrette dei documenti coinvolti nel processo, e, quindi,  contenziosi che potrebbero ritardare i tempi di attuazione dei progetti. Ciò sarebbe oltremodo enfatizzato nello specifico contesto attuativo del PNRR e avrebbe conseguenze sensibilmente amplificate in questo particolare momento storico.

Quindi la stazione appaltante deve dotarsi di questa risorsa o di una risorsa simile, altrimenti disattende al decreto CAM  e si espone ad un contenzioso.

Ecco cosa prevede in dettaglio il legislatore in merito alla selezione del progettista e direttore dei lavori ai fini dell’assegnazione dell’incarico:

 

2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI OBBLIGATORI)

2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti

Viene attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da: un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.

La stazione appaltante ha quindi l’obbligo, nell’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori, di attribuire dei criteri premianti ai professionisti, ingegneri, architetti, geometri, geologi,  … in possesso di competenze ambientali certificate, come l’ecoprogettista, unica figura al momento sviluppata in Italia su misura per il mercato nazionale che tiene conto anche del protocollo di sostenibilità ITACA sviluppato dalle regioni italiane.

Il par. 2.1.1 del decreto CAM prevede che la stazione appaltante ha la facoltà di inserire la certificazione ISO 14001 quale prerequisito per gli studi di progettazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori e l’obbligo di inserirlo come prerequisito per l’impresa esecutrice ai fini dell’ammissione alla gara. 

Poiché al par. 1.1 del Decreto CAM si legge ancora:

Si demanda all'amministrazione aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l'esecuzione contrattuale e... si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto…"

La stazione appaltante è obbligata ad effettuare dei controlli.

Con quali competenze?

Chi dimostra queste competenze?

Avvalersi dell’ ecoprogettista certificato consente al committente di controllare l’eventuale inadempimento sia dei professionisti che dell’impresa, e prevenire cosi il contenzioso connesso, affidandosi appunto a una figura professionale consapevole la cui competenza è dimostrata da una certificazione rilasciata sotto l’egida dell’ente di accreditamento nazionale Accredia.

 

Personale di cantiere 

Per l'impresa il decreto CAM al punto 2.5.4 prevede che il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato … con particolare riguardo a: 

  • sistema di gestione ambientale; 
  • gestione delle polveri; 
  • gestione delle acque e scarichi; 
  • gestione dei rifiuti. 

L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale.

Ancora una volta la figura dell’ecoprogettista costituisce uno strumento utile alla filiera; questa volta è direttamente utile all’impresa. L’ecoprogettista si conferma quindi come lo strumento oggettivo per dimostrare il rispetto delle previsioni stabilite nel decreto CAM e prevenire contenziosi. La figura dell’ecoprogettista rappresenta pertanto il minimo comune multiplo di tutta la filiera, dalla stazione appaltante fino all’impresa, attraverso il progettista e il direttore dei lavori.

Se, quindi, nell’interfacciarsi con l’impresa, la stazione appaltante e il progettista e il direttore dei lavori incontrano un tecnico interno all’impresa, che ha competenze ambientali certificate come ecoprogettista, è rassicurata perché si sta confrontando con un tecnico di provata professionalità che parla la sua stessa lingua, le cui competenze, ancora una volta, sono state esaminate in un serio processo di certificazione vigilato dall’ente di accreditamento nazionale Accredia. 

L’ecoprogettista e i materiali: conclusioni

Nel decreto CAM si legge che i materiali e prodotti devono garantire il raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale di riciclato e alla presenza di sostanze pericolose.

L’ecoprogettista è il professionista chiamato a guidare la stazione appaltante, lo studio di progettazione, l’impresa esecutrice a scegliere volta per volta lo strumento più rispondente alla specifica opera o alla specifica realtà aziendale e con un rapporto costi/benefici migliore per la collettività che avvia la realizzazione di un’opera o per l’impresa che gestisce il processo realizzativo o, addirittura, perfino per il produttore che ottiene la convalida o la certificazione o l’etichetta per il prodotto realizzato, insomma l’ecoprogettista racchiude un bagaglio di competenze fondamentale per la corretta gestione della filiera sostenibile nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

E’ auspicabile la frequenza di un corso di formazione propedeutico in cui esperienze pratiche raccontano pregi e difetti dei sistemi di monitoraggio e delle metriche più diffusi, alla luce di testimonianze rese dagli imprenditori che ne sono stati protagonisti. Un approccio dal basso volto non a ricevere un macchinoso modello rigido calato dall’alto, ma che favorisce la maturazione della filiera con una presa di coscienza progressiva adeguata alle specifiche situazioni nazionali, per orientarsi con un approccio sostenibile nell’ambito della filiera delle costruzioni. 

Per informazioni consulta il sito www.ecoprogettista.it o scrivi abicert@abicert.it

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