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ddl CONCORRENZA: società di ingegneria potrebbero avere accesso a lavori privati

In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della (legge) medesima (legge n. 266 del 1997) , tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

E' questo il testo contenuto nell’articolo 32 “Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali” del ddl Concorrenza, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso.

In sostanza, se il disegno di legge dovesse passare le camere così com'è le società di ingegneria potranno assumere commesse da privati entrando in concorrenza diretta con i professionisti e le società tra professionisti, e i rapporti contrattuali sorti dopo l’11 agosto 1997 sono validi. Si tratta, in pratica, di una sanatoria per le società di progettazione che hanno firmato contratti con committenti privati, contratti che oggi si scopre essere stati stipulati in modo irregolare.

E' la prima volta che un governo esprima questo proposito ? La stessa identica norma era stata proposta, nell'ottobre 2014, come emendamento del governo durante la conversione in legge dello Sblocca Italia, ma alla fine l'emendamento era caduto.

E' una questione antica: che risale alle legge raziali, e all’articolo 2 della Legge 1815 del 23 novembre 1939 (una legge approvata dal Senato e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) che consentiva l’attività professionale solo nella forma di studio tecnico. In sostanza, c'è chi afferma che questa norma aveva l'obiettivo di tenere lontano dagli appalti le aziende in cui potevano operare ebrei.
 
Fu la Legge Merloni nel 1992 a prevedere le ‘società di ingegneria’ per le attività di progettazione nel mercato pubblico e, cinque anni dopo, l’articolo 24, comma 1, della legge 266/1997 ad abrogare l’articolo 2 della legge 1815/1939, eliminando il vincolo dello studio tecnico ma lasciando nel limbo le attività delle società di ingegneria nei confronti dei committenti privati. La citata legge Bersani del 1997 aveva creato le premesse per arrivare a un'alternativa alla forma dello studio tecnico (nel caso della progettazione nel mercato privato): la società tra professionisti. L'attuazione arriverà però solo nel 2011, con la legge 183 (Monti-Severino), in vigore dal primo gennaio 2012 e con il successivo Dm Giustizia del 2013. Un vero e proprio fisco, però, visto il numero di STP create.

RIporta Edilizia e Territorio (Massimo Frontera) che "la sentenza che ha riacceso la polemica arriva da Torino. Nel settembre del 2006, la società veicolo per lo sviluppo di un progetto immobiliare Edilrivoli 2006 Srl ha sottoscritto un contratto con la Me Studio società di ingegneria relativa a un incarico di progettazione da 650mila euro. Dopo aver versato circa metà del corrispettivo, l'immobiliare ha cambiato idea e ha chiesto alla società di progettazione tutti i soldi finora versati insieme a un risarcimento, adducendo come motivo la nullità del contratto. Tesi che il giudice di Torino - Raffaella Bosco - ha ritenuto fondata condannando la società di progettazione a restituire 366mila euro all'immobiliare."

Ovviamente schierati su due fronti opposti OICE e RTP. Il disegno di legge dovrà essere discusso in parlamento (*), dove Matteo Renzi prevede di incontrare “le resistenze delle lobby”. In realtà qui non si tratta di lobby, ma di una anomalia italiana non risolta, quella della sovrapposizione di mercati per professionisti e società di ingegneria.


(*) molti portali, ignorando l'iter procedurale, ritengono la norma già in vigore