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Dichiarazione di successione e obbligo di vendita di beni immobili disposto per testamento: i chiarimenti

Agenzia delle Entrate: una volta effettuata la vendita, l’esecutore testamentario dovrà presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della cessione e la relativa imposta riliquidata

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L’alienazione degli immobili non evita la successione: è questo, il 'chiarimento' dell'Agenzia delle Entrate che nel recente interpello 471/2019 dello scroso 7 novembre si è occupata del caso di un testamento in cui la somma relativa all’eventuale capitale residuo depositato presso due istituti di crediti e al ricavato della vendita di alcuni immobili venisse distribuito, in parti uguali, a tre beneficiari.

La domanda è: nella dichiarazione di successione devono essere indicati anche i beni immobili? Per l'istante NO, per il Fisco invece sì. Perché?

Perché se, per volontà testamentaria della defunta, gli immobili di sua proprietà dopo la sua morte devono essere venduti e il ricavato distribuito tra i beneficiari da lei stessa designati, l’esecutore testamentario è obbligato a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, quindi anche tenuto al pagamento delle relative imposte.

Immobili nell'eredità: obbligo della dichiarazione di successione

In presenza di beni immobili nell'attivo dell'eredità, come nel caso in oggetto, sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e dell'autoliquidazione delle relative imposte ipotecaria e catastale (art. 11 del d.lgs. 347/1990) In effetti, ai sensi, dell'art. 28, comma 2 del d.lgs. 346/1990 "sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all'eredità e i legatari...gli esecutori testamentari". Non solo: nella dichiarazione di successione devono essere inseriti, oltre ai dati anagrafici dei soggetti interessati, anche gli estremi dei pagamenti delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, e gli uffici, nel certificato di successione di cui devono richiedere la trascrizione, devono inserire tutti i beni immobili presenti nella dichiarazione.

Pertanto, nel caso in esame, la trascrizione deve essere effettuata nei confronti dell'esecutore testamentario, quale possessore del bene immobile ai sensi dell'art. 703 del cc.

Pagamento imposta di successione

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di successione, l'art.36, comma 3, del d.lgs. 346/1990 dispone che "Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti".

Posto che l'esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell'eredità, sarà tenuto al pagamento della imposta di successione.

La fattispecie in esame configura, infatti, un legato obbligatorio di somma di denaro che produrrà i sui effetti in capo ai legatari solo successivamente all'alienazione degli immobili a carico dell'esecutore testamentario (Cfr. Cass n. 2708 del 1992).

Infatti, quando all'esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l'esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita e la relativa imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell'art.28, comma 6, del d.lgs. 346/1990.

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