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Diritto di condominio inapplicabile alle aree perimetrali esterne

Il diritto di condominio ex art. 1117 Codice Civile, per il Tribunale di Catania, è inapplicabile a quelle aree che siano esterne rispetto al perimetro tracciato dai muri maestri e dalle fondamenta

Il cosiddetto diritto di condominio (normato dall'art.1117 del cc) è inapplicabile alle aree perimetrali esterne dell'edificio. Lo ha sancito il Tribunale di Catania nella recente sentenza 4873/2016, che nella fattispecie ha dichiarato la nullità di una delibera condominiale che aveva disposto la chiusura  con barriere di alcune aree ritenute di proprietà comune poiché attigue al condominio.

Per i giudici ordinari siciliani, la regola del diritto di condominio si applica solamente "a quelle parti delimitate dall’edificio condominiale, a sua volta delimitato dai muri maestri o dalle fondazioni, non potendo estendersi tale presunzione a tutti quei manufatti od elementi esterni a tale perimetro ed a tale limite, altrimenti si rischierebbe di ricomprendere nella proprietà condominiale beni del tutto avulsi dal contesto dell’edificio che racchiude il condominio".

Nel giungere alla decisione finale restrittiva del cd. diritto di condominio, si è tenuto conto della preliminare verifica (negativa) di tre presupposti: assenza di apposito titolo dal quale poter derivare la proprietà condominiale dell’area; assenza nell’area medesima di obiettive caratteristiche strutturali tali da poterla considerare servente l’edificio comune; assenza di un uso esclusivo da parte dei condomini.

Il diritto di condominio, quindi, non va esteso a quelle superfici che siano fisicamente esterne al perimetro tracciato dai muri maestri dell’edificio comune, a meno che non vi sia prova che tali superfici siano strutturalmente serventi (in modo esclusivo) il condominio medesimo e/o la proprietà condominiale risulti da apposito titolo.

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