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Documento di Valutazione dei Rischi: gli step necessari per arrivare a redigere un DVR efficace

A prescindere dagli obblighi di legge, l’analisi dei rischi è un momento fondamentale per la gestione dell’area Safety di un’organizzazione. Un DVR è efficace se riesce a fornire tutta una serie di informazioni fondamentali che guidano i vari “attori” della sicurezza. Step by step, utili suggerimenti per redigere questo documento.

Cos’è il Documento di Valutazione dei rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) è un documento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/08, il cd. Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro. Il documento contiene l’analisi dei rischi di lavorazioni, attrezzature, agenti chimici utilizzati in un determinato processo con l’obiettivo di predisporre le misure di prevenzione e protezione in base all’entità di tali rischi.

Di seguito si forniscono utili suggerimenti per predisporre un DVR efficace in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/08).

Come redigere un DVR efficace

STEP 1: Analisi iniziale per l’individuazione dei rischi

L’analisi iniziale dell’organizzazione aziendale è fondamentale per l’individuazione dei rischi. Questo primo step consente di raccogliere tutte le informazioni per poter analizzare i processi e i rischi connessi.

Attraverso l’uso di Blumatica CheckApp è possibile velocizzare e gestire elettronicamente questa fase iniziale di screening riducendo notevolmente i tempi di lavoro.

Blumatica CheckApp consente di rilevare, in pochi step guidati, i dati di partenza per l’elaborazione di un DVR nonché di comporre automaticamente i preventivi da offrire ai propri clienti in base a listini personalizzati per il proprio studio professionale.

Partendo dai dati anagrafici e verificando le nomine che il datore di lavoro deve obbligatoriamente effettuare, resta semplice recuperare tutte le altre informazioni usufruendo di check list personalizzabili.

STEP 2: Strutturazione del DVR

Non esiste un modello unico per sviluppare un DVR ma affinché sia efficace suggeriamo di seguire questi step fondamentali:

Definizione della struttura organizzativa

La prima operazione da effettuare è individuare la struttura organizzativa dell’impresa:

  • Tipologia di attività;
  • Eventuali luoghi di lavoro;
  • Ruoli della sicurezza.

Come previsto dal D.Lgs. 81/08 il Datore di lavoro è tenuto a nominare le seguenti figure per la sicurezza: RSPP (se non svolge lui stesso tale ruolo), Dirigenti, Preposti, RLS, Addetti emergenze e primo soccorso e Medico competente (qualora necessario).

Ogni figura nominata deve essere opportunamente formata come definito dagli Accordi Stato Regione.

Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi

Per delineare il profilo di rischio di un gruppo omogeneo di lavoratori, il compito del tecnico incaricato di redigere il DVR è quello di identificare i possibili pericoli presenti rispetto a lavorazioni eseguite, attrezzature utilizzate ed agenti chimici a cui i lavoratori possono essere esposti.

Dopo aver individuato i pericoli non resta che analizzare rischi presenti con approccio differente a seconda della tipologia di rischio da valutare:

  • rischi di natura stocastica, ovvero i rischi quali ad esempio scivolamento, cadute a livello, ecc. per cui non esistendo norme tecniche di riferimento, l’entità del rischio viene calcolata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed alla gravità del danno.
  • rischi di natura specifica, come rumore, vibrazioni, chimico, ecc. per cui il D.Lgs. 81/08 rimanda alle norme tecniche (standard ISO, norme UNI, Linee guida) che contengono opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione dei livelli di rischio.

I rischi specifici presenti in molte attività lavorative sono:

  • Rumore;
  • Vibrazioni mano – braccio e corpo intero;
  • MMC – (Sollevamento e trasporto, Traino e spinta, Movimenti ripetitivi);
  • Chimico;
  • Campi elettromagnetici;
  • Microclima.

Rischio chimico e rischio incendio: indicazioni per alcuni rischi specifici

Rischio chimico

Ad esempio, se l’azienda utilizza nelle sue lavorazioni degli agenti chimici le cui schede di sicurezza manifestano indicazioni di pericolo, è necessario analizzare il rischio per la salute e sicurezza all’esposizione ad agenti chimici pericolosi. Per la valutazione del rischio chimico è possibile utilizzare uno dei modelli di calcolo proposti dai gruppi tecnici delle ASL italiane, quali:

  • Mo.Va.Ris.Ch., a cura delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana;
  • Al.Pi.Ris.Ch., a cura del gruppo di lavoro “rischio chimico”, istituito dalla Regione Piemonte;
  • ISPRA, modello a cura dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

I modelli indicati valutano il rischio per la salute del lavoratore ma è altrettanto fondamentale analizzare il rischio per la sicurezza (incendi, esplosioni).
Una possibile metodologia utilizzata per l’analisi sicurezza si basa sull’Allegato II delle Linee Direttrici pratiche non obbligatorie della Direttiva Agenti Chimici 98/24/CE.

Rischio incendio

Il rischio incendio deve essere valutato per qualsiasi tipologia di organizzazione. Il Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti (decreti 1-2-3 settembre 2021) che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Decreto Mini-Codice per la valutazione del rischio incendio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 il decreto 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno (cd. mini codice) reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008.
Il Mini-Codice introduce un metodo semplificato per la definizione delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Campo di applicazione

È valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri e stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
L’Allegato I, in particolare, introduce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Quali sono i requisiti per definire un luogo a basso rischio di incendio?

Ai sensi del decreto, si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio tutti quei luoghi ubicati in attività non soggette (ossia non comprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV), aventi tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • nessuna detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative;
  • nessuna detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • lavorazioni non pericolose ai fini dell’incendio.
Come si esegue la valutazione del rischio incendio?

In base ai chiarimenti dei VVF, anche se la valutazione del rischio incendio deve esser svolta come indicato dal D.Lgs. 81/098, il D.M. 3 settembre 2021 individua a priori i luoghi classificati a basso rischio di incendio e fornisce indicazioni sulle sezioni che deve toccare la valutazione del rischio, ossia:

  • individuazione dei pericoli di incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente;
  • determinazione della quantità e della tipologia degli occupati esposti al rischio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio;
  • misure di sicurezza.

La valutazione bassa, media o alta, in termini di entità del rischio, viene sostituita con le seguenti entità:

  • rischio incendio basso;
  • rischio incendio non basso.

CLICCA QUI PER APPROFONDIRE SUL MINI-CODICE

STEP 3: Definizione delle più idonee misure di sicurezza

Un volta eseguita la valutazione dei rischi devono essere poi indicati tutti gli interventi di prevenzione (tesi ad evitare il verificarsi dell’evento pericoloso) e protezione (tesi al contenimento dei danni).

Una valutazione dei rischi puntuale ed efficace consente, infatti, di adottare il più idoneo apparato di misure di prevenzione e protezione: misure tecniche organizzative, informazione, formazione ed addestramento nonché idonei DPC e DPI rappresentano l’aspetto fondamentale della valutazione dei rischi.

La soluzione software che supporta il tecnico nella stesura di un DVR efficace

Blumatica DVR è il software Blumatica che consente di gestire la sicurezza per qualsiasi realtà aziendale, comprese quelle del comparto delle costruzioni.

Il software fornisce modelli standard con una struttura organizzativa tipo (ambienti, impianti e lavorazioni con pericoli già individuati, rischi valutati e relative misure di prevenzione e protezione attuate o da attuare).

Le valutazioni specifiche si possono ottenere automaticamente grazie a funzioni completamente integrate per valutare tutti i rischi specifici esistenti (oltre 25).

L’innovativa logica SAAT (Software As A Teacher) consente al tecnico di utilizzare al meglio il software e di essere costantemente aggiornato rispetto alla normativa vigente: specifici help contestuali, infatti, contengono “pillole” tecniche circa norme UNI, standard ISO e linee guida di riferimento.

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