Prevenzione Incendi: sintesi delle nuove regole contenute nel Mini Codice
È entrato in vigore il 29 ottobre 2022 il Decreto ‘Mini Codice’. Nel decreto sono riportati i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro considerati a basso rischio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008.
Perché il documento si chiama Mini Codice?
Perché introduce un metodo semplificato rispetto al Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) per la definizione delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro a basso rischio.
Mini Codice: l’ambito di applicazione
Le prescrizioni contenute nel Mini Codice sono valide per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri. Il decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
L’Allegato I, in particolare, introduce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
I requisiti per definire un luogo a basso rischio di incendio
Il decreto definisce i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quei luoghi ubicati in attività non soggette - ovvero non comprese nell’allegato I del DPR 151/2011 - e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV), e che presentano i seguenti requisiti:
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- nessuna detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative;
- nessuna detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- lavorazioni non pericolose ai fini dell’incendio.
È obbligatorio adeguare le tutte valutazioni antecedenti all’entrata in vigore del Mini Codice?
No! Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, vale quanto disposto dall’art. 29 comma 3 del d.lgs. 81/08.
La valutazione va aggiornata in seguito a:
- modifiche del processo produttivo;
- modifica dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità;
- rielaborazione della valutazione dei rischi.
Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’Allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato del D.M. 3 settembre 2021 (cd. Mini Codice);
per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel D.M. 3 agosto 2015;
per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del D.M. 3 agosto 2015.
Rischio incendio: come effettuare la valutazione
In base ai chiarimenti dei VVF, anche se la valutazione del rischio incendio deve esser svolta come indicato dal D.Lgs. 81/098, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Mini Codice) individua a priori i luoghi classificati a basso rischio di incendio e fornisce indicazioni sulle sezioni che deve toccare la valutazione del rischio, ossia:
- individuazione dei pericoli di incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente;
- determinazione della quantità e della tipologia degli occupati esposti al rischio;
- individuazione dei beni esposti al rischio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio;
- misure di sicurezza.
In termini di entità del rischio, la valutazione bassa, media, o alta, viene sostituita con le seguenti entità:
- rischio incendio basso;
- rischio incendio non basso.
Misure di sicurezza antincendio da adottare
Rispetto al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore e non sono legate ai livelli di prestazione.
Le misure di sicurezza interessano i seguenti ambiti:
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio (GSA);
- controllo dell’incendio;
- rivelazione e allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio.
Gestione della sicurezza antincendio: cosa spetta al Datore di lavoro
Il Datore di lavoro ha il compito di:
- adottare e verificare periodicamente le misure antincendio preventive;
- verificare l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
- mantenere in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio);
- attuare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apporre idonea segnaletica di sicurezza;
- gestire i lavori di manutenzione, valutando eventuali fattori di rischio aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
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