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Durc: chiarimenti dai ministeri del Lavoro e della PA

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione hanno, emanato due circolari sul Documento unico di regolarità contributiva

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione hanno, emanato due circolari sul Documento unico di regolarità contributiva, rispettivamente la circolare 1 giugno 2012, n. 12 e la circolare 31 maggio 2012, n. 6.

Nelle due circolari si fa riferimento all'acquisizione d'ufficio del Durc, alla non autocertificabilità dello stesso, alla possibilità per i privati, in taluni casi, di continuare a chiederlo e alla necessità che a rilasciare il Durc siano solo le Casse Edili abilitate.

Nella circolare è stata, anche evidenziata la natura del Durc quale certificato, in quanto lo stesso possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla legge, pur rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità di autocertificarlo da parte del privato.

Anche in questa occasione il Ministero del Lavoro infatti continua a ribadire che il DURC non può essere sostituito da autocertificazione, in quanto la regolarità è il risultato di complesse valutazioni tecniche effettuate esclusivamente dagli enti incaricati al rilascio del Durc.

Le autocertificazioni, invece, possono essere presentate, al posto del DURC, relativamente alla certificazione sul regolare versamento della contribuzione obbligatoria per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house. Dette dichiarazioni, comunque restano soggette a verifica ai sensi dell’articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione che le riceve.

L’ANCE, ha sottolineato la necessità, che la pubblica amministrazione effettui la richiesta del Durc in tempi rapidi, al fine di evitare dei ritardi che causerebbero lo slittamento dei pagamenti ,con conseguente maggiore onerosità degli stessi ed evidente responsabilità erariale del dipendente incaricato.

Inoltre ha aggiunto che l’acquisizione del Durc avvenga mediante metodi informatici e che gli istituti incaricati provvedano al rilascio mediante posta elettronica certificata.
Inoltre è importante sottolineare che le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione solo le certificazioni rilasciate dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC: non sono infatti valide le certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate, anche nel caso in cui le medesime Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità.