Edilizia scolastica: 1.7 miliardi per i fondi triennali 2018-2020. I requisiti per l’assegnazione
Patto Nazionale Verticale: prevista l'assegnazione alle regioni di 900 milioni per il 2018 e 2019 e 700 milioni per il 2020 per interventi di edilizia scolastica, ricostruzione post-sisma e prevenzione del rischio sismico
Patto Nazionale Verticale: prevista l'assegnazione alle regioni di 900 milioni per il 2018 e 2019 e 700 milioni per il 2020 per interventi di edilizia scolastica, ricostruzione post-sisma e prevenzione del rischio sismico
Nella riunione del 213 novembre, la Conferenza unificata ha approvato lo schema di decreto interministeriale per la programmazione 2018-2020 da 1.7 miliardi di euro dell'edilizia scolastica.
Si tratta, nello specifico, della predisposizione della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020 (cd. Patto Nazionale Verticale), ai sensi dell'art 10 del decreto-legge 104/2013: nel decreto sono fissati i criteri e le priorità che governeranno la formazione della programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.
Il totale delle risorse sarà suddiviso in 900 milioni per il 2018 e 2019 e 700 milioni per il 2020. Si prevede, in particolare, che le regioni, nella definizione dei loro piani regionali diano priorità a:
- interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente;
- interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
- interventi per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
- ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche.
Nell'ambito delle priorità di intervento, le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto:
- a) della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
- b) del livello di progettazione;
- c) del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell’intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
- d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento;
- e) della valutazione della sostenibilità del progetto;
- f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'ente per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio;
- g) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali.
Non sono invece ammessi a finanziamento:
- a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 8/2017 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto;
- b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
Il decreto dispone inoltre l'assegnazione di 400 milioni da suddividere fra i comuni terremotati e quelli istituiti mediante fusione e con popolazione fino a 5 mila abitanti, anche se non dispongono di una progettazione avanzata (sono comunque previste sanzioni per il mancato, integrale utilizzo degli spazi assegnati).
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