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Fisco e professionisti: la rivendita di immobili configura reddito di impresa

Agenzia delle Entrate: l'aumento volumetrico del fabbricato, a seguito di lavori, e la successiva vendita delle parti mette in evidenza l’intento di realizzare un “arricchimento”

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E' attività imprenditoriale l'attività di realizzazione e successiva rivendita di unità immobiliari, poiché l'intervento sul complesso immobiliare effettuato risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, ma alla realizzazione e successiva vendita a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un'attività protratta nel tempo.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 426 all’interpello del 24 ottobre 2019.

Le Entrate chiariscono che affinché si configuri l'attività commerciale è necessario che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità “abituale”, anche se non esclusiva e, in mancanza di tale elemento, l'attività commerciale esercitata “occasionalmente” produca un reddito inquadrabile nella categoria dei redditi diversi. L'esercizio dell'impresa, inoltre, può esaurirsi anche con un singolo, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta; in particolare un singolo affare può costituire esercizio di impresa quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un'unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione.

Nel caso in esame, che riguarda la realizzazione a seguito dei lavori di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto, si configura un comportamento logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione e strumentale rispetto all'incremento di valore, tale che evidenzia l'intento di realizzare un “arricchimento”. In pratica, l'attività svolta dall'istante deve considerarsi imprenditoriale dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, ma alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, svolta nel tempo.

Quindi, conclude l’Agenzia, il reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari va considerato imponibile come reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa, previsto dall’articolo 55 e successivi del Tuir.

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