Presentata in Senato un’interrogazione del Senatore Giuseppe Vacciano (Gruppo Misto) sulle criticità della normativa e sulle ripercussioni sugli Ordini professionali.
Presentata in Senato un’interrogazione del Senatore Giuseppe Vacciano (Gruppo Misto) sulle criticità della normativa e sulle ripercussioni sugli Ordini professionali.

Con un’interrogazione depositata il 26 gennaio 2016, indirizzata al Guardasigilli Orlando, il Senatore
Giuseppe Vacciano hasollevato alcune criticità riscontrate nella struttura della normativa riguardante l’attuazione della “
formazione obbligatoria continua” e sulle ripercussioni che queste disposizioni hanno sull’ordine degli ingegneri.
LE CRITICITA’. Nel testo in particolare egli pone l’attenzione sui seguenti punti:
- il potenziale rischio di escludere in termini di crediti i titoli accademici conseguiti e conseguibili dagli iscritti all’Albo;
- l’ambiguità sui criteri di certificazione corsi e seminari per il riconoscimento dei CFP;
- l’arbitrarietà con la quale vengono formulate le sanzioni da parte dei Consigli disciplinari;
- l’assenza della certezza dell’applicazione della sanzione stessa;
ma soprattutto
- la mancanza di proporzionalità tra seminari e corsi gratuiti a fronte di quelli autorizzati a titolo oneroso.
Questi sono gli elementi su cui il Ministro Orlando dovrebbe intervenire per migliorare il sistema formativo vigente, in modo tale da non rendere l’aggiornamento obbligatorio continuo un complicato obbligo da ottemperare, piuttosto un'opportunità che possano cogliere neolaureati e laureandi e i numerosi ingegneri con un reddito al di sotto della sostenibilità economica.
La maggior parte dei rilievi addotti, trovano riscontro in una sentenza della causa C-1/12 emanata dalla Corte di giustizia Europea, la quale ha stabilito che un ordine professionale non può imporre ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti.
Questa sentenza vincolerà tutti i giudici nazionali ai quali in futuro verrà sottoposto un problema simile. Inoltre, la Corte UE ha rilevato che l’ordine professionale parte nella causa è investito del potere di pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione di altri organismi di formazione senza che tale potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli, circostanza che potrebbe condurlo a falsare la concorrenza favorendo le proprie azioni formative.
CONSULTA L’INTERROGAZIONE: