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Geometra non iscritto all’albo: commette esercizio abusivo se redige il computo metrico

La sentenza 6065 del 10.2.15 della Cassazione afferma che un professionista, non iscritto all’albo, non può svolgere di fatto compiti riservati a soggetti abilitati

La sentenza 6065 del 10.2.15 della Cassazione afferma che un professionista, non iscritto all’albo, non può svolgere di fatto compiti riservati a soggetti abilitati.

Nel caso specifico un geometra, non iscritto all’albo, si era occupato della ristrutturazione di un immobile redigendo di fatto il computo metrico necessario per il permesso edilizio facendo però comparire come Direttore Lavori un ingegnere regolarmente iscritto all’albo.
Il geometra aveva fatto ricorso sostenendo che il computo era stato comunque firmato dal collega ingegnere ma la Cassazione ha bocciato il ricorso sostenendo che il geometra aveva comunque preso parte al lavoro in via di fatto. La Cassazione ha ricordato che “l’esercizio abusivo di una professione (in questo caso della Direzione lavori) avviene quasi sempre in via di fatto, senza che venga meno la rilevanza penale della condotta”.


Per approfondimenti vedi la sentenza della Corte di Cassazione