GESTIONE SEPARATA INARCASSA: Freyrie Zambrano Muratorio scrivono al GOVERNO
La GESTIONE SEPARATA di INARCASSA interessa a 36 mila architetti e ingegneri, iscritti ai rispettivi albi professionali, titolari di contratti di lavoro subordinato ma che esercitano anche la libera professione
La GESTIONE SEPARATA di INARCASSA interessa a 36 mila architetti e ingegneri, iscritti ai rispettivi albi professionali, titolari di contratti di lavoro subordinato ma che esercitano anche la libera professione.Un numero importante che da tempo cerca di sollevare l'importante problema previdenziale e che di recente ha creato anche un proprio sindacato: INAREDIS.
Un appello a cui hanno risposto i tre Presidenti coinvolti (Leopoldo Freyrie degli architetti, Armando Zambrano degli ingegneri e Paola Muratorio di Inarcassa) sottoscrivento una lettera indirizzata ai ministeri vigilanti del lavoro e dell'economia, per avere alcune indicazioni in merito.
Attualmente, infatti, è la gestione separata dell'Inps a chiederne conto. «Tali soggetti», scrivono i tre presidenti nella missiva datata 9 settembre 2014, «in virtù delle norme della disciplina statutaria e regolamentare di Inarcassa vigenti, non soddisfano, infatti, i requisiti di iscrivibilità all'ente di categoria, poiché in ragione del rapporto di lavoro subordinato in essere sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. È, quindi, emersa l'esigenza di valutare la possibilità che Inarcassa provveda ai compiti di previdenza e assistenza anche a favore di tale categoria di ingegneri e architetti, tramite l'istituzione di una apposita gestione separata presso Inarcassa, riservata a questi professionisti».
Pertanto i tre presidenti «chiedono ai ministeri competenti di indicare la disciplina applicabile alla eventuale costituenda gestione in parola, gli obblighi gravanti sugli iscritti, con particolare riferimento alla aliquota contributiva applicabile e le prestazioni previdenziali e le tutele assistenziali ai medesimi erogabili».
Portare sotto una sola gestione previdenziale tutti i contributi calcolati su attività libero-professionale permetterebbe di uscire da una diatriba con l'Inps che negli ultimi anni ha interessato altri professionisti che si sono visti iscritti d'ufficio all'Inps 2 e costretti al pagamento dei contributi. Malgrado i chiarimenti di legge e le puntuali decisioni dei tribunali. A essere finiti nel mirino delle varie edizioni dell'operazione Poseidone, infatti, sono stati ingegneri impegnati part-time presso i loro studi, mentre continuano a insegnare matematica e altre materie tecniche alle scuole medie inferiori o superiori. O architetti che, impiegati presso gli uffici tecnici di province e comuni, al termine dell'orario di lavoro assolvono legittimamente gli incarichi che raccolgono privatamente. Eppure sono stati molti i tribunali che hanno dato ragione ai professionisti. Da ultimo, il tribunale di Milano (cfr. giudice lavoro, sent. 19.2.2014), ha chiarito che i casi di iscrizione alla gestione separata riguardano coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali
INAREDIS ha commentato sul suo sito questa lettera: "Sono 3 anni e più che combattiamo per ottenere una gestione separata inarcassa. Ora pare che prevalga il buon senso, forse favorito dai Giudici italiani che danno ragione a noi, ai nostri iscritti a tutti i vessati e ingiustamente tartassati ingegneri e architetti anche dipendenti. E’ solo 1 anno che è nato il nostro sindacato ma ne abbiamo fatta di strada, consapevoli di essere nel giusto creando un porto sicuro in cui tanti sono approdati. Ora leggiamo in questo documento a firma congiunta del Consiglio nazionale degli architetti, degli ingegneri e di inarcassa la richiesta di istituzione di una gestione separata. Quello che ci stupisce di questo documento, che sembra correre ai ripari in tutta fretta dopo le varie sentenze dei Tribunali del lavoro di tutta Italia, è la dichiarazione che tutti noi siamo “iscritti alla gestione separata”. LINK: inaredis.org/2014/09/23/cnappc-cni-e-inarcassa-chiedono-la-gestione-separata-per-la-nostra-categoria/)
Ecco il testo della lettera: www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/Circolare CNI n 421 del 19 settembre 2014-1.pdf
Ma cosa è l'operazione Poseidone ?
é l'operazione con cui l'INPS va alla ricerca di professionisti che "evadono" i contributi previdenziali e ha riguardato anche i professionisti con cassa perchè i professionisti con cassa iscritti alla Gestione Separata possono essere tenuti al versamento del contributo soggettivo all’Inps. Chi non ha compilato il quadro RR del modello Unico PF rischia di subire la massima sanzione del regime sanzionatorio: l’evasione contributiva (il 30%). Con un messaggio, viene chiarito come fare istanza di riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali.
L’Inps - all'inizio del 2014 - ha emesso un importante messaggio riguardante gli accertamenti inviati ai liberi professionisti, che pur in presenza di Cassa previdenziale obbligatoria non hanno versato il contributo previdenziale (contributo soggettivo) previsto dalla cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335 del 18 agosto 1995. L’ente previdenziale in questi casi, per la sola mancata presentazione del quadro RR sez. 2 del modello Unico PF, ha applicato le sanzioni per evasione contributiva (30%) anche se l’Unico è stato regolarmente presentato. Ma c’è una via d’uscita indicata appunto dal messaggio n. 821 del 15 gennaio 2014.
Perché sono obbligati al versamento alla Gestione Separata Inps. Lo spiega il messaggio dell’Inps n. 821 del 15 gennaio 2014: “Per tali soggetti, in virtù di specifiche norme regolamentari in vigore presso le Casse previdenziali autonome, l’obbligo contributivo può venir meno, con la conseguenza che il contribuente, non obbligato alla contribuzione previdenziale autonoma riferita alla Cassa medesima, è soggetto all’obbligo contributivo presso la Gestione separata. Infatti, così come disciplinato dal D.M. 281/96 all’art. 6, il pagamento della contribuzione alla Gestione separata è escluso solo nel caso in cui il reddito è assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria”.
Quindi o nella propria cassa di appartenenza oppure verso la Gestione Separata, un contributo obbligatorio è dovuto.
Quando scatta lobbligo di iscrizione alla Gestione Separata: l’iscrizione alla Gestione separata costituisce un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l’attività professionale ai sensi dell’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
nonche’ i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico;
e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
In considerazione di quanto sopra, il messaggio n. 821 del 15 gennaio 2014 chiarisce che “il professionista deve effettuare i seguenti adempimenti: iscrizione alla Gestione separata, nel caso in cui non c’è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa;
compilazione e trasmissione del quadro RR sez. 2 del modello Unico PF, nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali (somma algebrica del reddito proveniente dal quadro RE più, se presente, la quota di partecipazione in studi associati del quadro RH e meno eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all’art. 50 c bis del TUIR, fino alla concorrenza del reddito massimo previsto per l’anno d’imposta considerato), il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l’eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato – anche a saldo zero.
Chi non presenta il quadro RR del modello Unico PF subisce sanzioni per evasione. Ne consegue, che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l’iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, sia l’art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000 (ossia l’evasione contributiva). Tale orientamento risulta confermato dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione, SSUU, n. 4808/05, Sezione Lavoro, n. 28966/11), che ha precisato come la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configuri la fattispecie dell’evasione, in quanto fa presumere l’esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale.