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Il codice di Protezione Civile. DLgs 1/2018

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Questo articolo sottolinea alcuni aspetti del Nuovo Codice della Protezione Civile ed invita ad una riflessione sulle proposte da sviluppare nell’ambito della programmazione delle attività per la mitigazione dei rischi nel territorio comunale e per una capillare diffusione di una “Cultura di Protezione Civile” nella città simbolo del travolgimento urbano a seguito del tragico evento del 1908.

La riflessione nasce dalla consapevolezza storica delle criticità del territorio e dalla non più procrastinabile attenzione verso le possibili ricadute positive che si possono avere grazie sia alle attuali conoscenze scientifiche acquisite sia alle tecniche di intervento per il miglioramento complessivo della resilienza urbana del territorio messinese.

Occorre infatti non solo essere aggiornati al rispetto delle normative esistenti sul territorio nazionale e regionale  ma anche sperimentare modelli scientifici ed operativi di intervento e di sviluppo consoni ad una città che ha subito nel 1908 il più grande terremoto distruttivo della storia della nostra Italia.

Se la convinzione ormai sperimentata dal mondo scientifico è che occorre assolutamente “Prevenire” a questo punto è indispensabile, con tutte le forze intellettuali, scientifiche ed economiche, operare concretamente verso la tendenza di avere una “Città più Sicura e Resiliente” per minimizzare i danni che inevitabilmente si produrranno dopo un severo terremoto sia in termini di vite umane che di beni e servizi.

Il DLGS 1/2018, contenente il nuovo Codice della Protezione Civile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018. Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare l’azione del Servizio Nazionale di Protezione civile, con particolare attenzione alle attività di emergenza.

       Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del servizio nazionale della Protezione Civile. Per attività si intendono tutte le azioni volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo.

Tra le attività sono comprese quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

In definitiva la riforma riorganizza:

·         le funzioni del sistema nazionale;

·         la prevenzione dei rischi;

·         la gestione delle emergenze.

       Al riguardo il DLGS:

·         chiarisce la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale;

·         migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;

·         definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;

·         stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;

·         migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

·         introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza

·         individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza;

·          coordina le norme in materia di Volontariato di Protezione Civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo Settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato.

Nella gestione dei rischi, il sistema di allertamento per la prevenzione è articolato in 2 livelli:

·         un livello nazionale;

·         uno regionale.

L’obiettivo è di preannunciare, attraverso gli “Avvisi di Allerta” laddove possibile, in termini probabilistici gli eventi, oltre che monitorare in tempo reale l’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile fino ai differenti livelli territoriali regionali.

Vengono delineate le seguenti fasi per la gestione delle emergenze nazionali:

·         dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento ove possibile preventivo;

·         la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;

·         individuazione delle risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento.

Il DLGS prevede, inoltre, una ripartizione dei fondi destinati alle attività per la protezione civile, ossia:

·         fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione;

·         fondo per le emergenze nazionali;

·         fondo regionale di protezione civile.

 Ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, gli eventi emergenziali ai sensi dell’art.7 del DLGS n. 1 /2018 “Codice della Protezione Civile” si distinguono in:

Eventi di Tipo A) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che  possono  essere  fronteggiati mediante interventi attuabili, dai  singoli  enti  e  amministrazioni ( dal Sindaco) competenti in via ordinaria;

Eventi di Tipo B)  emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura  o  estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni,  e debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare  durante  limitati  e   predefiniti   periodi   di   tempo, disciplinati dalle Regioni nell’ esercizio della rispettiva potesta' legislativa;

Eventi di Tipo C) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi  calamitosi di origine naturale  o  derivanti  dall'attivita'  dell'uomo  che  in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con  immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di  tempo. 

Le strutture operative del Servizio nazionale  della  Protezione  Civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che  opera  quale componente  fondamentale  del  Servizio  nazionale  della  Protezione Civile, sono:

    a) le Forze armate;

    b) le Forze di polizia;

    c) gli enti e  istituti  di  ricerca  di  rilievo  nazionale  con finalita' di protezione civile,  anche  organizzati  come  centri  di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica  e  vulcanologia  e  il Consiglio nazionale delle ricerche;

    d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

    e) il volontariato  organizzato  di  protezione  civile  iscritto nell'elenco  nazionale  del  volontariato   di   protezione   civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il  Corpo  nazionale  del soccorso alpino e speleologico;

    f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

    g) le strutture preposte alla gestione dei servizi  meteorologici a livello nazionale.

Concorrono, altresi', alle attivita' di  Protezione  Civile  gli Ordini e i Collegi Professionali e i rispettivi  Consigli  Nazionali, anche  mediante  forme  associative  o   di   collaborazione   o   di cooperazione  appositamente  definite  tra  i   rispettivi   Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono  funzioni  in  materia  di  protezione civile e aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di Protezione Civile.

La partecipazione dei cittadini  alle  attivita'  di  protezione  civile   (Art. 31 DLGS 1/2018) si esplica con le seguenti modalità.

  1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza  delle  comunita',   favorendo   la   partecipazione   dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni  di  natura

professionale,  alla  pianificazione  di   protezione   civile   come disciplinata dall'articolo 18, e la  diffusione  della  conoscenza  e della cultura di protezione civile.

  2.  Le  componenti  del  Servizio  nazionale,   nell'ambito   delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini  informazioni  sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei  servizi  di  protezione civile del proprio territorio, anche al fine di  consentire  loro  di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni  di  emergenza, in occasione  delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorita' di protezione civile in coerenza con quanto  previsto negli strumenti di pianificazione.

  3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle  attivita' di protezione civile, acquisite le conoscenze  necessarie  per  poter operare in  modo  efficace,  integrato  e  consapevole,  aderendo  al

volontariato organizzato operante nel settore,  ai  sensi  di  quanto previsto dall'articolo 32 del DLGS e  nella  Sezione  II, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza,  agendo  a  titolo  personale   e   responsabilmente   per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente  riferiti  al proprio ambito personale, familiare o di prossimita', in  concorso  e coordinandosi con l'attivita' delle citate organizzazioni.

  4. Le Regioni possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione  dei  cittadini  in  forma  occasionale  alle attivita' di  soccorso  non  direttamente  riferite  al  loro  ambito personale, familiare o di prossimita'.

Per quanto riguarda l’integrazione del  volontariato  organizzato  nel  Servizio  nazionale   della protezione civile, l(Art. 32 DLGS 1 /2018)

  1. Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua  libera scelta, svolge l'attivita' di volontariato in favore della  comunita' e del bene comune, nell'ambito delle attivita' di  protezione  civile di cui all' articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e  le proprie capacita' per acquisire, all'interno delle  organizzazioni  o delle altre forme di volontariato  organizzato  di  cui  al  presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere  alla promozione di efficaci risposte ai  bisogni  delle  persone  e  delle comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale,  spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la  vita  di tutti.

  2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove  la  piu' ampia partecipazione del volontariato organizzato alle  attivita'  di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il  valore  e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri  inderogabili di  solidarieta'  di  cui  all'articolo  2,  secondo   comma,   della Costituzione  e,  in  quanto  espressione  dei  principi  di   libera partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne riconosce e stimola  le iniziative e ne assicura il coordinamento.

  3. La partecipazione del  volontariato  al  Servizio  nazionale  si realizza mediante enti del  Terzo  settore,  ivi  compresi  i  Gruppi comunali, che  svolgono  l'attivita'  di  protezione  civile  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3  luglio 2017,  n.  117,  nonche'  mediante  altre   forme   di   volontariato organizzato appositamente costituite,  per  il  perseguimento,  senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

  4. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 3, 4,  comma  2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si  applicano  al volontariato  di  cui  al  comma  2  in  quanto  compatibili  con  le disposizioni contenute nel presente Capo.

  5. I modi e  le  forme  di  partecipazione  del  volontariato  alle attivita' di  protezione  civile  sono  definiti  dalle  disposizioni contenute nella Sezione  II  del  presente  Capo,  che  costituiscono principi della legislazione statale in  materia  e  disciplinano,  in

particolare, strumenti, modalita' e procedure per:

    a) garantire l'integrazione del volontariato  nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone  la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;

    b)  la   partecipazione   del   volontariato   all'attivita'   di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile  ed  alle attivita' di previsione, prevenzione, gestione  e  superamento  delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1,  lettere  a), b)  e  c),  prevedendo  il  rimborso  delle   spese   sostenute,   il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti  ai  sensi  della lettera  a),  e  la  garanzia  della  copertura  assicurativa   degli interessati;

    c) la  concessione  di  contributi  per  il  potenziamento  della capacita' operativa, il miglioramento della preparazione tecnica  dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunita'.

Le Funzioni che devono essere attuate dai Comuni sono  rappresentata nell’art.12 del DLGS, ed in particolare: 

   1.  Lo  svolgimento,  in  ambito  comunale,  delle   attivita'   di pianificazione di protezione civile e di direzione dei  soccorsi  con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione  fondamentale dei Comuni.

  2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1,  i  Comuni, anche in forma associata,  assicurano  l'attuazione delle  attivita'  di  protezione  civile  nei  rispettivi  territori, e,  in particolare, provvedono, con continuita':

    a)  all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi;

    b)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi   quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

    c)  all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi prevedibili;

    d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

    e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione  civile,  anche  nelle  forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli  indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

    f)  al  verificarsi  delle  situazioni  di   emergenza   di   cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei  primi  soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a  fronteggiare

le emergenze;

    g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

    h) all'impiego del volontariato di protezione  civile  a  livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  sulla  base degli indirizzi nazionali e regionali.

  3.  L'organizzazione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2   nel territorio comunale  e'  articolata  secondo  quanto  previsto  nella pianificazione di protezione civile,  ove sono disciplinate le modalita'  di  gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune.

  4. Il comune approva  con  deliberazione  consiliare  il  piano  di protezione civile comunale;  la  deliberazione  disciplina,  altresi',  meccanismi  e procedure per la revisione periodica  e  l'aggiornamento  del  piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta  o  della

competente  struttura  amministrativa,  nonche'   le   modalita'   di diffusione ai cittadini.

  5.  Il  Sindaco,  per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi':

    a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire  ed  eliminare  gravi  pericoli  per  l'incolumita' pubblica,  anche  sulla  base  delle  valutazioni   formulate   dalla

sua struttura di protezione civile;

    b) dello  svolgimento,  a  cura  del  Comune,  dell' attivita'  di informazione  alla  popolazione  sugli  scenari  di  rischio,   sulla pianificazione di protezione civile e sulle  situazioni  di  pericolo

determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo;

    c)  del  coordinamento  delle  attivita'   di   assistenza   alla popolazione colpita nel proprio territorio a  cura  del  Comune,  che provvede ai primi interventi necessari  e  da'  attuazione  a  quanto previsto dalla pianificazione di protezione  civile,  assicurando  il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il  Prefetto  e il Presidente della  Giunta  Regionale  in  occasione  di  eventi  di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

  6. Quando la calamita'  naturale  o  l'evento  non  possono  essere fronteggiati con i mezzi  a  disposizione  del  Comune  o  di  quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18,  il Sindaco chiede l'intervento di  altre  forze  e  strutture  operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali  al Prefetto, che adotta i provvedimenti  di  competenza,  coordinando  i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini,  il  Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con  il Prefetto e il Presidente  della  Giunta  Regionale  in  occasione  di eventi di emergenza, curando  altresì  l'attività  di  informazione alla popolazione.

Questi articoli esaminati in questa sede sono soltanto alcuni dei 50 articoli del DLGS n. 1 del 2018 che saranno oggetto di un ulteriore successivo momento di riflessione.

 

Ing. ANTONIO RIZZO