Il codice di Protezione Civile. DLgs 1/2018
Consulta Ingegneri di Sicilia
Questo articolo sottolinea alcuni aspetti del Nuovo Codice della Protezione Civile ed invita ad una riflessione sulle proposte da sviluppare nell’ambito della programmazione delle attività per la mitigazione dei rischi nel territorio comunale e per una capillare diffusione di una “Cultura di Protezione Civile” nella città simbolo del travolgimento urbano a seguito del tragico evento del 1908.
La riflessione nasce dalla consapevolezza storica delle criticità del territorio e dalla non più procrastinabile attenzione verso le possibili ricadute positive che si possono avere grazie sia alle attuali conoscenze scientifiche acquisite sia alle tecniche di intervento per il miglioramento complessivo della resilienza urbana del territorio messinese.
Occorre infatti non solo essere aggiornati al rispetto delle normative esistenti sul territorio nazionale e regionale ma anche sperimentare modelli scientifici ed operativi di intervento e di sviluppo consoni ad una città che ha subito nel 1908 il più grande terremoto distruttivo della storia della nostra Italia.
Se la convinzione ormai sperimentata dal mondo scientifico è che occorre assolutamente “Prevenire” a questo punto è indispensabile, con tutte le forze intellettuali, scientifiche ed economiche, operare concretamente verso la tendenza di avere una “Città più Sicura e Resiliente” per minimizzare i danni che inevitabilmente si produrranno dopo un severo terremoto sia in termini di vite umane che di beni e servizi.
Il DLGS 1/2018, contenente il nuovo Codice della Protezione Civile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018. Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare l’azione del Servizio Nazionale di Protezione civile, con particolare attenzione alle attività di emergenza.
Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del servizio nazionale della Protezione Civile. Per attività si intendono tutte le azioni volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo.
Tra le attività sono comprese quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
In definitiva la riforma riorganizza:
· le funzioni del sistema nazionale;
· la prevenzione dei rischi;
· la gestione delle emergenze.
Al riguardo il DLGS:
· chiarisce la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale;
· migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
· definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
· stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
· migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
· introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza
· individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza;
· coordina le norme in materia di Volontariato di Protezione Civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo Settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato.
Nella gestione dei rischi, il sistema di allertamento per la prevenzione è articolato in 2 livelli:
· un livello nazionale;
· uno regionale.
L’obiettivo è di preannunciare, attraverso gli “Avvisi di Allerta” laddove possibile, in termini probabilistici gli eventi, oltre che monitorare in tempo reale l’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile fino ai differenti livelli territoriali regionali.
Vengono delineate le seguenti fasi per la gestione delle emergenze nazionali:
· dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento ove possibile preventivo;
· la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
· individuazione delle risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento.
Il DLGS prevede, inoltre, una ripartizione dei fondi destinati alle attività per la protezione civile, ossia:
· fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione;
· fondo per le emergenze nazionali;
· fondo regionale di protezione civile.
Ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, gli eventi emergenziali ai sensi dell’art.7 del DLGS n. 1 /2018 “Codice della Protezione Civile” si distinguono in:
Eventi di Tipo A) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni ( dal Sindaco) competenti in via ordinaria;
Eventi di Tipo B) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni nell’ esercizio della rispettiva potesta' legislativa;
Eventi di Tipo C) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
Le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile, sono:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
Concorrono, altresi', alle attivita' di Protezione Civile gli Ordini e i Collegi Professionali e i rispettivi Consigli Nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di Protezione Civile.
La partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile (Art. 31 DLGS 1/2018) si esplica con le seguenti modalità.
1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunita', favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura
professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza, in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorita' di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al
volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del DLGS e nella Sezione II, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimita', in concorso e coordinandosi con l'attivita' delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attivita' di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimita'.
Per quanto riguarda l’integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile, l(Art. 32 DLGS 1 /2018)
1. Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua libera scelta, svolge l'attivita' di volontariato in favore della comunita' e del bene comune, nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all' articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la piu' ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attivita' di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
4. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attivita' di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in
particolare, strumenti, modalita' e procedure per:
a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
b) la partecipazione del volontariato all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attivita' di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacita' operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunita'.
Le Funzioni che devono essere attuate dai Comuni sono rappresentata nell’art.12 del DLGS, ed in particolare:
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, e, in particolare, provvedono, con continuita':
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi prevedibili;
d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2 nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, ove sono disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune.
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale; la deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della
competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi':
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla
sua struttura di protezione civile;
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell' attivita' di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo
determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo;
c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
Questi articoli esaminati in questa sede sono soltanto alcuni dei 50 articoli del DLGS n. 1 del 2018 che saranno oggetto di un ulteriore successivo momento di riflessione.
Ing. ANTONIO RIZZO