Il Consiglio di Stato da il via libera all'autorizzazione paesaggistica semplificata
Nella relazione riassuntiva, Palazzo Spada conferma la congruità di massima del dPR per gli interventi lievi (Allegato A, opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici), fornendo alcune osservazioni sugli altri interventi, ossia quelli relativi ai prospetti e alle coperture degli edifici (Allegato B).
Il Consiglio di Stato ha approvato, con alcune osservazioni, il dPR in materia di autorizzazione paesaggistica semplice, che esonera prospetti e coperture degli edifici se di modesta entità. Lo si evince dal parere n.1824/2016, pubblicato da Palazzo Spada in data 1 settembre.
Il dPR (scarica la bozza) in questione è relativo al regolamento sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria e individua quindi gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ovvero soggetti a percorso semplificato, avente ad oggetto un intervento di semplificazione dotato di elevata peculiarità, in quanto riguardante specificamente gli interventi in astratto soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Il Consiglio di Stato, che ha fornito una relazione riassuntiva sul parere, conferma quindi la congruità di massima del dPR per gli interventi lievi (Allegato A, cd. opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici), fornendo alcune osservazioni sugli altri interventi, ossia quelli relativi ai prospetti e alle coperture degli edifici (Allegato B).
Le osservazioni principali dispongono che:
- se occorrono sia un'autorizzazione paesaggistica che un permesso di costruzione, in caso di disaccordo tra le amministrazioni rispettivamente competenti si convoca una Conferenza di Servizi. E' fatta salva, ove occorre, la distinta autorizzazione da rilasciare a tutela dei beni di interesse storico, artistico o archeologico;
- le disposizioni del dPR hanno immediata applicazione anche per gli interventi "liberalizzati" delle regioni a statuto ordinario. Per le altre, resta l'obbligo di dare attuazione con proprie disposizioni, secondo i principi dei diversi Statuti.
Il decreto
Le parti interessanti del dPR riguardano i rinnovi e l'autorizzazione semplificata. L'art.7 stabilisce che sono soggette a procedimento semplificato anche "le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, scadute da più di un anno e relative a interventi in tutto o in parte eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute". Se però l'istanza è accompagnata da varianti anche 'leggere', l'iter resta quello ordinario.