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Il nuovo quadro normativo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

 
Qualche considerazione alla luce della nuova normativa sugli appalti oggi ancora in evoluzione.

INTERVISTA ALL’ING.MICHELE LAPENNA, CONSIGLIERE TESORIERE CNI

È il tema delle tariffe quello che continua a tenere banco tra i professionisti italiani. In un mercato che ancora non riesce a reagire, in un mondo delle costruzioni in cui malgrado le previsioni più rosee i numeri continuano ad essere negativi, la tutela della valorizzazione dei servizi continua ad essere al centro degli interessi del mondo professionale. Appare quindi chiaro che le linee guida dell’ANAC assumeranno un ruolo fondamentale per il riconoscimento di una tangibilità che altrimenti è difficile assicurare in un mercato ad oggi poco virtuoso.

È su questi temi che abbiamo intervistato il collega Michele Lapenna, tesoriere del CNI anche delegato a seguire questi importanti aspetti.
 
AD: Michele, qual è la situazione attuale ?
 
Michele Lapenna: Com’è noto l’ANAC, nel rispetto del ruolo assegnatogli dal D.Lgs. 50/2016, ha avviato in questi giorni apposita consultazione tra i cosiddetti portatori di interesse sui primi sette documenti che costituiranno, una volta adottate, le Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti.
Uno dei sette documenti di consultazione è proprio quello relativo all’Affidamento dei Servizi Attinenti all’Architettura e all’Ingegneria.
Il giorno 16 di questo mese finirà la consultazione del documento che con la sua definitiva adozione, ai sensi del comma 2 dell’art. 213 del Codice, costituirà un importante elemento di regolamentazione per gli affidamenti dei SIA e quindi per le nostre attività professionali.
Le Linee Guida sugli Affidamenti dei SIA assumono una importanza maggiore rispetto al previgente quadro normativo in quanto espressamente previste dal Codice e soprattutto perché, in ragione della voluta semplificazione normativa, non abbiamo una parte specifica del Nuovo Codice relativa ai contratti pubblici attinenti ai SIA.
Infatti nel Nuovo Codice invocando una possibile semplificazione e riduzione consistente del numero degli articolo (come previsto dall’ Art. 1 co. b della legge delega), si è cancella quella parte del D.Lgs. 163/2006 riguardante i servizi di Architettura ed Ingegneria che considerati attività dell’ingegno venivano differenziati dalle prestazioni dei servizi di pulizia o di somministrazione dei pasti delle mense.
Forte era quindi la preoccupazione degli operatori del settore, con in testa la Rete delle Professioni Tecniche, sulla possibilità che le nostre attività professionali potessero essere accomunate ad altri servizi privi di qualsiasi contenuto intellettuale.
Il documento di consultazione, seppur migliorabile, sgombra il campo dalle preoccupazioni sopra riportate e viene accolto favorevolmente dalle categorie professionali interessate.
Peraltro anche l’ANAC in premessa nel documento afferma, ammettendo implicitamente le difficoltà da noi evidenziate, che il Codice contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei SIA.
L’obbiettivo quindi delle Linee Guida, a detta di ANAC, sarà quelle di fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo e che suppliscano anche al vuoto che si è venuto a creare in questa fase di transizione
 
L’ANAC quindi ribadisce alcuni concetti fondamentali contenuti comunque anche nel previgente quadro normativo, a cominciare dalla specificità dei servizi di ingegneria e architettura, e la loro distinzione dagli altri servizi.
Li riassumo brevemente:
·     - Impossibilità di affidare incarichi professionali di progettazione e di altri servizi tecnici al di fuori del quadro normativo previsto dal Codice secondo quanto previsto all’art. 157.
·      -  Divieto di Subappalto della progettazione e di tutte le attività di natura tecnica a meno di sondaggi, indagini e rilievi.
 
AD: c’era anche il pericolo dell’obbligo di cauzione

Michele Lapenna: Il governo prima e l’ANAC poi hanno ascoltato le nostre richieste e si evidenzia l’esclusione della cauzione per la redazione del progetto del piano di sicurezza e delle attività di supporto al RUP. 
 
AD: e per quanto riguarda il criticassimo appalto integrato?

Michele Lapenna: Si richiama il comma 1 dell’articolo 59 e quindi si ribadisce che sono residuali le possibilità dell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.
 
AD: veniamo al tema più delicato, le tariffe

Michele Lapenna: Sono mesi che come CNI e RTP insistiamo su questo fatto, lo testimoniano le diverse audizioni ed esternazione del nostro presidente Armando Zambrano: era fondamentale mantenere alcuni principi raggiunti negli ultimi mesi. E l’ANAC ci ha ancora una volta ascoltato. Il documento ribadisce che la determinazione del corrispettivo da porre a gara debba essere fatto secondo DM 143/2013, di cui ribadisce l’obbligatorietà. Si dovrà inoltre indicare le modalità per la determinazione del compenso. In ogni appalto quindi dovrà essere regolamentata la parte relativa ai corrispettivi, e sopra i 40.000 euro si dovrà applicare il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e non più il criterio del massimo ribasso.
Per quanto riguarda le procedure di affidamento, comma 2 art. 157 del codice, si ripropone la possibilità degli affidamenti sotto i 100.000 con le procedure negoziate a cura del RUP, nel rispetto sempre dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità (proporzionali all’importo e dei servizi), e trasparenza. 
 
AD: per quanto riguarda l’affidamento il documento cosa prevede?

Michele Lapenna:  Innanzitutto, nel segno della trasparenza, la possibilità della costituzione di un elenco degli operatori da invitare alle procedure negoziate. Sotto i 40.000 gli incarichi potranno ancora essere affidati in via diretta. Sopra i 100.000 l’autorità definisce i requisiti di partecipazione, chiarendo il significato dell’articolo 83 per i SIA, e li indica nel rispetto dell’articolo 53 del codice e l’art. 58 della direttiva 24, in ossequio ai principi di adeguatezza e attinenza. E soprattutto li specifica, differenziandoli dagli altri servizi nel seguente modo:
  • fatturato globale degli ultimi 3 esercizi, per un importo massimo al doppio dell’importo messo di gara (prima andava da 2 a 4 volte),
  • avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi analoghi a quello dell’oggetto dell’incarico, per un importo globale a max da 1 a 2 volte l’importo stimato.
  • Per i servizi di punta specifica che devono essere 2 per un importo complessivo da 0,4 a 0,8 dell’importo stimato a base di gara.
  • Per il numero di addetti differenzia le società dai professionisti associati, con un importo massimo che non deve superare il doppio di quelli richiesti nel bando.
 
RTP chiederà che comunque questi requisiti siano attenuati, per consentire la massima apertura del mercato.
 
AD: e per lo scandalo dei servizi “gratis” perchè fanno curriculum?

Michele Lapenna: erano illegittimi anche prima. Posso però affermare che la direzione delle Linee Guida sia quella di rafforzare il sistema di controllo.
 
AD: siete quindi soddisfatti di questa riforma?

Michele Lapenna: Ci sono delle criticità che stanno emergendo nel primo periodo transitorio della nuova disciplina dal 19 aprile 2016, alcune dovute alla decisione del governo di aver proceduto con un unico provvedimento legislativo, e non in due fasi come gli era consentito dalla Legge Delega.
Certo è che il tempo avuto poi per definire il documento finale, sotto la scure delle sanzioni UE, sia stato molto breve: questo in qualche modo oggi si vede nel testo finale.
Il comma 8 dell’Articolo 1 della Legge Delega consente al governo di pubblicare un nuovo decreto con requisiti integrativi e quindi, entro un anno, ci aspettiamo un decreto correttivo anche alla luce del recente intervento ANAC.
Il giudizio che danno le categorie è però sempre più positivo. Perchè nonostante alcune perplessità manifestate sia prima che dopo la pubblicazione del codice la RTP ritiene che i principi ispiratori siano corretti.
Si pensi alla Centralità del Progetto, alla qualificazione e ricollocamento della PA al suo ruolo naturale di programmazione e controllo, alla distinzione tra progettazione ed esecuzione, all’affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo e alla cessazione di norme di deroga.
In particolare per quanto riguarda la semplificazione che ha portato ad una normativa più snella rispetto alla precedente, oggi abbiamo un unico codice con soli 220 articoli, che consente quindi con un meccanismo più semplice di poter apportare le correzioni, aggiornamenti, integrazioni al testo.
Ed è proprio questa la sfida culturale, questo processo avrà tanto più successo tanto più ci sarà un coinvolgimento di tutti gli operatori.