Il professionista tuttofare è un dipendente! Quando il confine della collaborazione viene oltrepassato
Cassazione: il professionista è un vero e proprio dipendente dell'azienda e non semplice co.co.pro perché i contratti succedutisi nel tempo col datore non fanno alcun riferimento ad attività che possono essere esercitate soltanto da un iscritto all'albo di un Ordine
La deroga alla disciplina del contratto a progetto prevista dall'articolo 61, terzo comma, del decreto legislativo 276/03 non è infatti connessa soltanto allo status di lavoratore intellettuale o alla qualifica di professionista: è questo, il principio contenuto nella sentenza 27388/2019 della Corte di Cassazione, riferito al caso di un architetto che lavorava per una delle società controllate dal comune di Roma.
Collaboratore o dipendente?
Il professionista deduceva dinanzi al Tribunale di Roma di aver lavorato dal 15.6.05 al 31.5.08, per la società, in base a sette contratti di consulenza privi di specifici progetti, chiedendo quindi dichiararsi la natura subordinata del detto rapporto di lavoro, con inquadramento nel II livello di cui al c.c.n.l. di settore, con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale respingeva la domanda, rigettando l'eccezione di decadenza dall'impugnativa per riguardare contratti cessati nel 2008 ma ritenendo operante la deroga della disciplina del contratto a progetto di cui all'art. 61, terzo comma, d.lgs n. 276/2003, trattandosi di rapporto di lavoro con professionista ed escludendo comunque la natura subordinata del rapporto.
L'architetto ricorreva così in appello, ottenendo il ribaltamento della sentenza originale. La Corte d'appello dichiarava l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 15.6.05, tuttora in essere, condannando la società a corrispondere le relative differenze retributive (€.4.525,13), condannando altresì la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 4.8.08 alla data della sentenza, oltre accessori, detratto quanto nelle more percepito. Riteneva la Corte di merito ammissibile e fondata la censura di inapplicabilità della deroga di cui al comma 3 dell'art. 61 cit., non risultando almeno i primi quattro contratti stipulati con il ricorrente in qualità di professionista (architetto); tali contratti difettavano di uno specifico progetto, con conseguente conversione del rapporto, ed escludendo l'applicazione del regime indennitario di cui all'art. 32 legge 183/2010.
Ma di cosa si occupava l'architetto?
L'architetto si occupava di predisporre osservazioni, controdeduzioni, analisi preliminari, elaborazioni grafiche, cartografiche e progettuali relative alla pianificazione ed attuazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi relativamente ai diversi progetti che, di volta in volta, costituivano oggetto delle commesse affidate a Risorse e gestite dall'Area Progettazione Urbanistica
Il contratto a progetto non 'tiene': qui c'è un rapporto dipendente
er la Cassazione, chiamata in causa dalla società, il ragionamento della Corte territoriale non fa una piega: la decisione impugnata, infatti, ha considerato ed accertato che in ogni caso i primi quattro contratti di lavoro autonomo stipulati tra le parti difettavano di qualsiasi riferimento non solo alla qualifica di professionista dell'architetto, ma anche di un effettivo riferimento ad attività esercitabili solo da professionista iscritto ad albo professionale (nella specie quale architetto).
Per gli ermellini non può condividersi la tesi per cui la deroga (di cui al comma 3) al regime delle collaborazioni autonome di cui al predetto art. 61, comma 1, sussista solo in ragione del titolo o di un presunto status di professionista (nella specie architetto, o qualunque altra professione intellettuale), essendo la deroga evidentemente prevista per le attività di lavoro autonomo che (obiettivamente) possano essere svolte (solo) da un professionista. Si tratta evidentemente di un dato oggettivo e non soltanto connesso ad uno status, come emerge dal tenore dell'art.61 comma 3, e dalla circostanza che ben potrebbe un soggetto, pur iscritto ad un albo professionale, stipulare un contratto di collaborazione autonoma (a progetto) assolutamente avulsa dalla sua competenza o titolo professionale.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF