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Il regolamento edilizio tipo è costituzionalmente legittimo

Regolamento edilizio tipo: la Corte Costituzionale lo salva respingendo i ricorsi di Puglia e Provincia autonoma di Trento contro l'art.17-bis del decreto Sblocca Italia

Il regolamento edilizio tipo di cui all'Intesa in CU del 20 ottobre 2016, e che è stato 'recepito' di recente da Puglia, Liguria e Lazio, è costituzionalmente legittimo. Lo ha sancito la Corte Cosituzionale con la sentenza 125/2017, che ha respinto le 'rimostranze' presentate dalla Regione Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento contro l'art.17-bis dello "Sblocca-Italia" (decreto-legge 133/2014), convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.

L'art.17-bis, per il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, ha aggiunto il comma 1-sexies all’art. 4 del dpr 380/2001 stabilendo che "il governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Si contestava in particolare che la disposizione fosse in contrasto con l’art. 117,commi 2,3 6, della Costituzione perché la disciplina in questione, nelle materie "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" e "tutela della concorrenza", rientrerebbe nella competenza statale esclusiva, ma la norma non andrebbe a individuare una prestazione da erogare, definendo poi i livelli strutturali e qualitativi necessari per soddisfare i diritti.

La potestà regolamentare - pertanto - spetterebbe allo stato solo nelle materie di legislazione esclusiva: in questo caso, l'ausilio dello schema di regolamento unico tipo integrerebbe gli estremi di una fonte regolamentare, invasiva della potestà riconosciuta alle regioni.

Per la Consuta, "nonostante l’impropria auto-qualificazione legislativa e il corretto inquadramento offerto dalla Regione ricorrente, le censure proposte non sono fondate: né quelle relative alla mancata definizione diretta da parte dello stesso legislatore dello schema di regolamento-tipo, né quelle relative all’art. 117, sesto comma, Cost.".

Questo poiché lo schema di regolamento tipo è privo dei contenuti propri delle fonti regolamentari e ha solo la funzione di raccordo e coordinamento meramente tecnico e redazionale. A suffragio di tale affermazione si ricorda peraltro che, dopo l’intesa, gli enti locali, adeguandosi al tipo stabilito in Conferenza, potranno fare interventi in linea con le peculiarità territoriali grazie all’esercizio delle potestà regolamentari loro attribuite in materia edilizia.

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