Data Pubblicazione:

Il riaddebito spese tra professionisti nel regime forfettario

Il nuovo regime forfettario porta con sé moltissime novità e criticità che, man mano, emergono nell’applicarlo ai vari casi di studio. La forfettizzazione del reddito può favorire quei professionisti che hanno pochissimi costi e che fatturano, principalmente, a un unico committente (il classico caso è il professionista che fattura allo studio associato o al titolare di studio).

Il nuovo regime forfettario porta con sé moltissime novità e criticità che, man mano, emergono nell’applicarlo ai vari casi di studio.
La forfettizzazione del reddito può favorire quei professionisti che hanno pochissimi costi e che fatturano, principalmente, a un unico committente (il classico caso è il professionista che fattura allo studio associato o al titolare di studio). In questi casi, conti alla mano, il 22% di costi potrebbe rappresentare un ottimo “bonus”, considerando che questi:

non devono essere dimostrati, così come avviene nella classica determinazione analitica del reddito;
non soggiacciono a limitazioni, così come succede per i costi relativi a beni e/o servizi ad uso promiscuo;
sono sempre inerenti, intendendosi con questo che non potranno mai essere contestati circa la loro inerenza o meno con l’attività svolta.

Per ciò che concerne l’erario, sarebbe da valutare se il (presunto) vantaggio in termini di “cassa” nell’istituire un regime forfettario non venga vanificato, poi, da una mancata emersione generale di ricavi, considerato che la vasta platea dei forfettari, rispetto ai vecchi minimi, non dovrà preoccuparsi né di documentare i propri costi né di dover procedere ad un calcolo analitico del reddito. Sul fronte contribuente, invece, alcune casistiche meritano di essere analizzate con accortezza, al fine di non trovarsi impreparati nell’applicare il nuovo regime forfettario.

Si pensi al seguente caso. Uno studio professionale con utenze e contratto di locazione intestate al singolo professionista il quale è solito fatturare, quale mero rimborso, le rispettive quote agli altri colleghi. In una situazione normale di determinazione del reddito, non ci sarebbero problemi: con un fatturato pari a 24.000, di cui 6.000 per i suddetti rimborsi e spese per 9.000, l’effetto dei rimborsi sul fatturato verrebbe totalmente neutralizzato dalla deduzione analitica dei costi sostenuti. Viceversa, ove lo stesso professionista si trovasse nella medesima situazione ma all’interno del regime forfettario, a fronte di un fatturato di 24.000 dovrebbe dichiarare un reddito imponibile che, al proprio interno, include anche dei meri rimborsi, i quali sarebbero neutralizzati soltanto parzialmente dalle percentuali stabilite nel nuovo regime fiscale.
 
LEGGI L'ARTICOLO INTGRALE >>>