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Impianto Fotovoltaico: un valido supporto per ottenere Superbonus, APE e Relazione Tecnica (ex Legge 10)

L'articolo esplora l'importanza del fotovoltaico nei progetti energetici orientati al Superbonus, all'APE e alla Relazione Tecnica (ex Legge 10), analizzando i requisiti normativi, le limitazioni nell'uso dell'energia prodotta e le detrazioni fiscali. Il software Blumatica Energy può essere un valido supporto nella modellazione precisa dei sistemi impiantistici per ottimizzare l'autoconsumo energetico.

Bonus fiscali: il software Blumatica come supporto per gli impianti fotovoltaici

Gli sviluppi normativi degli ultimi anni hanno enfatizzato l'importanza dell'adozione di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici. Questa guida dettagliata esplora il ruolo cruciale del fotovoltaico in progetti energetici orientati al Superbonus, all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e alla Relazione Tecnica (ex Legge 10).

Con il crescente obbligo legislativo di sfruttare fonti energetiche rinnovabili, ecco di seguito la guida che esplora i requisiti normativi, enfatizzando l'impatto degli impianti fotovoltaici in nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti e demolizioni.

  

Scenari attuali e prospettive future

L'art. 11 del Decreto Legislativo n. 28/2011 poi sostituito dal Decreto Legislativo 199/2021, che ha stabilito l'obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale requisito è vincolante per due categorie principali di edifici soggetti a:

  • Nuova Costruzione: ossia nuove realizzazioni o ampliamenti di edifici con una nuova porzione climatizzata che supera il 15% del volume preesistente o è superiore a 500 m³.
  • Ristrutturazione Rilevante: ossia o edifici esistenti con superficie utile oltre 1000 m² sottoposti a una ristrutturazione integrale dell'involucro edilizio; edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, compresa la manutenzione straordinaria.

L'obbligo, oltre a stabilire una percentuale di copertura del fabbisogno energetico dell'edificio (riscaldamento, acqua calda e raffrescamento), impone una potenza elettrica minima per gli impianti rinnovabili. Questa viene espressa dalla formula P (kW) = S / K, dipende dalla superficie della pianta dell'edificio al livello del terreno (S) e da un coefficiente (K) specifico per gli edifici pubblici e privati, (rispettivamente 55 e 50 m2/kW) valori che sono stati validi fino a giugno 2022. Dopo questa data, il Decreto Legislativo 28/2011 è stato sostituito dal Decreto Legislativo 199/2021 (RED II). Per gli edifici con titolo abilitativo presentato dopo il 13 giugno 2022, si applicano i requisiti dell'Allegato III del Decreto 199, che include:

  • Copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e del 60% del totale della somma tra consumi di impianti di climatizzazione sia estiva che invernale e quelli di ACS.
  • Calcolo della potenza elettrica degli impianti da fonti rinnovabili espressa dalla formula P (kW) = S * K, con S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (m2) e K il coefficiente con valori specifici per edifici esistenti (0,025) e di nuova costruzione (0,05)

Aumento poi del 10% per gli obblighi relativi agli edifici pubblici.

Queste disposizioni riflettono una visione impegnata per promuovere l'efficienza energetica e l'adozione di fonti rinnovabili, sottolineando l'evoluzione delle normative verso una sostenibilità più avanzata. 

 

Progettare un Impianto fotovoltaico e accumulo con Software di Blumatica
(Blumatica)

  

Fattori di calcolo e vincoli energetici

È fondamentale sottolineare che sia il Decreto Legislativo 28/2011 che il Decreto Legislativo 199/2021 stabiliscono chiaramente che gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili non possono essere adempiuti tramite impianti da energie rinnovabili che generano esclusivamente energia elettrica destinata, a sua volta, a dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

Lo stesso principio è sancito anche dal Decreto Ministeriale 26/05/2015, noto come "Requisiti Minimi," che è di riferimento sia per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che per la relazione tecnica (ex Legge 10). In particolare, il DM afferma che "l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule."

A titolo esemplificativo, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici può contribuire a soddisfare i consumi energetici dell'edificio nei seguenti casi:

  • con riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria mediante caldaia, coprendo i consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
  • con riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria tramite pompa di calore elettrica, coprendo tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di questa macchina, ad eccezione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione;
  • con impianto di ventilazione meccanica controllata, coprendo i consumi relativi agli ausiliari elettrici;
  • in ambito non residenziale, coprendo anche i consumi per l'illuminazione.

Questo implica che, con l'obiettivo di verificare le coperture da fonti rinnovabili e del calcolo della prestazione energetica (APE o Relazione Tecnica ex legge 10), l'energia elettrica derivata da impianti fotovoltaici non può essere destinata a generatori ad effetto Joule, parliamo quindi di scaldacqua elettrici o riscaldatori.

Inoltre, è importante considerare che l'energia elettrica prodotta viene considerata in ogni intervallo di calcolo (generalmente mensile), coprendo completamente il fabbisogno di energia elettrica per i servizi considerati nella prestazione energetica. Eventuali eccedenze di energia, esportate in rete, non contribuiscono alla prestazione energetica dell'edificio e non possono essere utilizzate per coprire il fabbisogno nei mesi in cui la produzione è insufficiente.

 

Superbonus 110%: detrazioni fiscali e modalità di cessione

Secondo quanto stabilito nel comma 5 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, gli impianti fotovoltaici, anche quando installati su strutture pertinenziali agli edifici, rientrano tra gli interventi agevolati ammessi al Superbonus 110%, consentendo detrazioni annuali fino a un ammontare totale di 48.000 € e 2.400€ per ogni kW di potenza nominale. 

Quindi, per quanto riguarda le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica, la detrazione fiscale deve essere suddivisa tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di uguale importo. Questo fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 €, comunque entro il limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico.

Inoltre, con il comma 6 del medesimo articolo, è prevista un'ulteriore detrazione per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione del comma 5, alle stesse condizioni e nei medesimi limiti di importo. Questa detrazione è comunque limitata a una spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. 

 

L'energia in eccesso viene ceduta alla rete elettrica

Tuttavia, il comma 7 specifica che la detrazione per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo è subordinata alla cessione dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo a favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), secondo le modalità previste dalla normativa attuale. Inoltre, bisogna ricordarsi che questa detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o agevolazioni fiscali di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale. Per cui se c'è del surplus di energia elettrica rispetto a quanto è il reale fabbisogno, quest'ultima viene alla rete elettrica senza ottenere altri bonus. 

Per cui appare necessario che la progettazione dell'impianto fotovoltaico sia talmente dettagliata ed efficace che si venga ad ottimizzare l'energia elettrica generata.

Attualmente, i sistemi di accumulo non non sono gestiti esplicitamente dalla normativa tecnica vigente (UNI/TS 11300) né dai software di calcolo. Tuttavia, poiché il calcolo si basa su un intervallo mensile, considerando l'intera producibilità mensile scalata dal fabbisogno di energia elettrica relativo, senza discriminanti temporali (es. diurno o notturno), implicitamente si tiene conto della presenza di tali sistemi.

 

Progettazione ottimale con Blumatica Energy

Blumatica Energy offre un'approfondita gestione dei sistemi impiantistici, consentendo di destinare la produzione fotovoltaica a specifici servizi o centrali termiche. Questa flessibilità è essenziale per modellare situazioni specifiche, come l'uso esclusivo del fotovoltaico per un servizio specifico in un condominio.

La progettazione accurata di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo diventa critica per massimizzare l'efficienza energetica e ottenere i massimi benefici fiscali. Per ulteriori informazioni sui software Blumatica per l'efficienza energetica ed acustica, consulta il sito ufficiale.

 

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