Incarichi sugli edifici storici-monumentali: il TAR con 2 sentenze ammette gli ingegneri
Fonte: Circolare n. 690 del CNI
Oggetto: Competenze professionali - interventi su edifici vincolati - sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n .2519 - competenza dell'Ingegnere sulla parte tecnica - accoglimento del ricorso degli Ingegneri e annullamento del provvedimento della Soprintendenza - sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n.36 - recupero del Castello di Bentivoglio dopo gli eventi sismici - affidamento dell'intervento di ripristino strutturale ad un Ingegnere - legittimità - considerazioni
Il CNI ha inviato una circolare a tutti gli Ordini in cui si trasmettono le informazioni inerenti 2 sentenze del giudice amministrativo, che hanno riconosciuto le ragioni degli Ingegneri nel tormentato settore degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico.
La sentenza del Tar Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n .25 19 ha visto un professionista Ingegnere e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina contrapposti all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e al Comune di Messina, relativamente alle competenze professionali di Architetti ed Ingegneri sugli edifici vincolati.
La pronuncia del giudice amministrativo di primo grado sconfessa l'operato della Soprintendenza di Messina e accoglie le doglianze degli Ingegneri, riconoscendo che, al ricorrere di certe condizioni, nei limiti dell'art.52 del RD n.2537I1925, anche gli Ingegneri sono legittimati ad intervenire sugli edifici vincolati.
Oggetto dell'affidamento era stato la progettazione di massima ed esecutiva dei "lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola media Mazzini di Messina', edificio vincolato su cui doveva esprimere il parere di competenza la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, parere poi denegato per essere stato il progetto esecutivo "redatto solo da un Ingegnere".
Il Comune, adeguandosi al parere della Soprintendenza, aveva proceduto alla risoluzione dell'incarico professionale del tecnico Ingegnere.
Il ricorrente sosteneva invece che: a) gli interventi afferiscono esclusivamente alla parte tecnica ; b) che essi non interferiscono con i valori architettonici, artistici e culturali tutelati dalla Soprintendenza.
Il Tar Sicilia, sezione di Catania, accogliendo il ricorso, ha affermato che i lavori in discussione "sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali... e non sembrano quindi intaccare l'aspetto estetico dell'immobile".
Non vengono perciò in rilievo gli interessi di natura culturale e artistica che soli giustificano l'intervento della Soprintendenza in funzione di tutela dei medesimi.
Non vi è pertanto nel caso di specie una riserva di attività progettuale in favore degli Architetti, perchè la parte finale del secondo comma dell'art.52 RD 23 / 10/ 1925 n.2537 afferma che "...la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto, quanto dall'ingegnere'.
Non solo.
Il giudice amministrativo siciliano ribalta anche il richiamo fatto dalla Soprintendenza, a sostegno della propria determinazione negativa, alla recente sentenza n.21/2014 del Consiglio di Stato : secondo il TAR, infatti, in essa, unitamente ad altre considerazioni, è comunque affermato che la riserva a favore degli Architetti sugli immobili di interesse culturale è soltanto parziale (in quanto, ai sensi dell'art.52 RD n.2537 cit., "non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto").
E poichè il servizio contestato attiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell'immobile, ovvero a lavorazioni strutturali ed impiantistiche rientranti nell'edilizia civile propriamente intesa, è legittimo l'affidamento della progettazione di massima ed esecutiva ad un Ingegnere..
Sulla stessa linea ma per un caso molto diverso interviene invece la recentissima sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 gennaio 2016 n.36, che si occupa dell'intervento di recupero del Castello di Bentivoglio, a seguito dei danni causati dal terremoto del 2012 .
Qui veniva in rilievo la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori del primo stralcio degli interventi di ripristino del Castello di Bentivoglio, bene culturale interessato dagli eventi sismici del maggio 2012 e la procedura negoziata (gestita da una Centrale unica di committenza) che aveva disposto l'aggiudicazione definitiva ad un raggruppamento temporaneo composto da un Ingegnere e una società cooperativa.
Il secondo ricorrente aveva impugnato gli atti di gara lamentando - tra l'altro - che trattasi di opere relative ad un bene di interesse storico-artistico, rientrante nell'ambito di operatività del d.lgs. n.42 del 2004 "e quindi riservate alla competenza degli Architetti".
Il Collegio invece dichiara il ricorso infondato, procedendo dapprima ad una chiara disamina dell'ambito di applicabilità dell'art.52 del RD n.2537/1925.
Partendo dal dato normativo, il TAR Emilia Romagna aderisce a quell'orientamento secondo cui la frase "ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" sta a significare che "non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'a?mbito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico". Rimangono invece "nella competenza dell'ingegnere civile la cd parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali - in particolare - le lavorazioni strutturali ed impiantistiche (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21), se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revzszone degli impianti senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 ottobre 2015 n. 2519)."
Dato che si trattava - prosegue il giudice amministrativo di prima istanza - di intervenire essenzialmente sulla struttura dell'edificio per ripararla e consolidarla attraverso opere di edilizia civile riconducibili alla cd parte tecnica di cui all'art.52, comma 2, del RD n.2537 del 1925, "nella lettura ampia che ne ha dato la giurisprudenza, ovvero restandone ricomprese tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati'.
Ne risulta confermato che vi è un legittimo e non trascurabile spazio per la capacità di intervento della Categoria degli Ingegneri anche quando venga in rilievo la progettazione, esecuzione e messa in sicurezza degli edifici di valore artistico e culturale.
Poichè l'intervento è volto al "ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma" e si doveva provvedere ad "interventi di riparazione con rafforzamento locale", secondo il TAR Emilia Romagna n.36/2016 le relative prestazioni vanno inquadrate nella sfera delle misure di risanamento e salvaguardia dell'immobile danneggiato di competenza dell'Ingegnere.
Per poi concludere : "Dal che" deriva, "alla luce del particolare contesto in cui l'intervento di ripristino dell'edificio andava effettuato - ovvero la rimozione dei pregiudizi strutturali prodotti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l'apprestamento di misure idonee a proteggere l'immobile dal rischio di simili fatti naturali - la corretta individuazione della figura professionale dell'ingegnere quale soggetto abilitato a curare la relativa progettazione e direzione lavori"